Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza tra imprese e fisco, il regime di adempimento collaborativo – introdotto dal D.lgs. 128/2015 e recentemente aggiornato dal D.lgs. 221/2024 – continua a evolversi. L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida diffuse a gennaio, delineando con maggiore precisione il ruolo del certificatore fiscale.
Elemento centrale del “nuovo” regime di adempimento collaborativo è la costruzione del tax control framework (TCF): un sistema certificato che deve essere personalizzato per adeguarlo alla specifica realtà organizzativa e di business.
Il TCF andrà redatto dal certificatore fiscale, attività che la legge ha riservato ai soli avvocati e commercialisti.
Per quanto riguarda gli avvocati, lo scorso 28 luglio è stato pubblicato sul sito istituzionale il regolamento (Regolamento CNF 11 luglio 2025, n.2) che disciplina il funzionamento dell’elenco degli avvocati abilitati a detta attività che è entrato in vigore il 12 agosto 2025.
Formazione e requisiti
Posso iscriversi gli avvocati che:
- risultino iscritti all’Albo in via ordinaria da un periodo minimo determinato;
- possiedano i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 212/2024 (assenza di condanne penali, procedimenti pendenti e atti impositivi rilevanti);
- svolgano un percorso formativo, fatto salvo i casi di esonero, suddiviso in tre moduli e di durata complessiva di almeno 80 ore, aventi ad oggetto le seguenti materie: sistemi di controllo interno, gestione dei rischi, principi contabili e diritto tributario.
Al termine, è previsto un test di valutazione. La domanda di iscrizione viene esaminata entro 90 giorni, con il supporto di una Commissione paritetica composta da rappresentanti del CNF, del CNDCEC e dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’iscrizione si è obbligati a comunicare:
- il venir meno dei requisiti di onorabilità;
- l’avvio di procedimenti penali rilevanti;
- la ricezione di atti impositivi superiori a 50.000 euro per maggiori imposte accertate.
Sospensione e cancellazione
In caso di infedele certificazione segnalata dall’Agenzia delle Entrate, il CNF può disporre la sospensione cautelare dall’elenco. A sua volta può essere disposta la cancellazione dall’elenco a causa della:
- perdita dei requisiti;
- violazioni accertate in fase di controllo;
- su richiesta dell’interessato.
Tutti i procedimenti garantiscono il contraddittorio e la possibilità di difesa.
Durata della certificazione
La certificazione ha validità triennale. Deve essere aggiornata se intervengono modifiche significative nel sistema di gestione del rischio fiscale.
Marco Tallon – Centro Studi CGN
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