Cooperative compliance: approvato il regolamento CNF per il certificatore fiscale

Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza tra imprese e fisco, il regime di adempimento collaborativo – introdotto dal D.lgs. 128/2015 e recentemente aggiornato dal D.lgs. 221/2024 – continua a evolversi. L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida diffuse a gennaio, delineando con maggiore precisione il ruolo del certificatore fiscale.

Elemento centrale del “nuovo” regime di adempimento collaborativo è la costruzione del tax control framework (TCF): un sistema certificato che deve essere personalizzato per adeguarlo alla specifica realtà organizzativa e di business.

Il TCF andrà redatto dal certificatore fiscale, attività che la legge ha riservato ai soli avvocati e commercialisti.

Per quanto riguarda gli avvocati, lo scorso 28 luglio è stato pubblicato sul sito istituzionale il regolamento (Regolamento CNF 11 luglio 2025, n.2) che disciplina il funzionamento dell’elenco degli avvocati abilitati a detta attività che è entrato in vigore il 12 agosto 2025.

Formazione e requisiti

Posso iscriversi gli avvocati che:

  • risultino iscritti all’Albo in via ordinaria da un periodo minimo determinato;
  • possiedano i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 212/2024 (assenza di condanne penali, procedimenti pendenti e atti impositivi rilevanti);
  • svolgano un percorso formativo, fatto salvo i casi di esonero, suddiviso in tre moduli e di durata complessiva di almeno 80 ore, aventi ad oggetto le seguenti materie: sistemi di controllo interno, gestione dei rischi, principi contabili e diritto tributario.

Al termine, è previsto un test di valutazione. La domanda di iscrizione viene esaminata entro 90 giorni, con il supporto di una Commissione paritetica composta da rappresentanti del CNF, del CNDCEC e dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo l’iscrizione si è obbligati a comunicare:

  • il venir meno dei requisiti di onorabilità;
  • l’avvio di procedimenti penali rilevanti;
  • la ricezione di atti impositivi superiori a 50.000 euro per maggiori imposte accertate.

Sospensione e cancellazione

In caso di infedele certificazione segnalata dall’Agenzia delle Entrate, il CNF può disporre la sospensione cautelare dall’elenco. A sua volta può essere disposta la cancellazione dall’elenco a causa della:

  • perdita dei requisiti;
  • violazioni accertate in fase di controllo;
  • su richiesta dell’interessato.

Tutti i procedimenti garantiscono il contraddittorio e la possibilità di difesa.

Durata della certificazione

La certificazione ha validità triennale. Deve essere aggiornata se intervengono modifiche significative nel sistema di gestione del rischio fiscale.

 

 

 

Marco Tallon – Centro Studi CGN


 

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