Il tema delle spese sostenute per l’assistenza delle persone anziane o non autosufficienti è sempre più attuale, soprattutto in presenza di ricoveri presso case di riposo o residenze sanitarie assistite. La domanda più comune è se tali spese sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Molti contribuenti si chiedono se la retta corrisposta a tali strutture possa essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Sul tema c’è sempre stata molta confusione e la risposta, come spesso accade in materia fiscale, dipende dalla natura della spesa e dal tipo di servizi inclusi nella retta.
L’intera retta corrisposta alla struttura o alla casa di riposo non può essere portata tutta in detrazione, poiché non tutte le voci che la compongono hanno natura sanitaria. La quota parte di spesa sostenuta per il soggiorno in casa di riposo non costituisce una spesa sanitaria e come tale non può beneficiare di agevolazione fiscale. Sono invece detraibili o deducibili dal reddito le spese sanitarie incluse nella retta.
Nel caso in cui la retta per la casa di riposo sia pagata per garantire ad una persona ricoverata non autosufficiente le prestazioni di assistenza personale (come quelle per il supporto all’igiene, nell’alimentazione o nella vestizione), si ha diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute e solo quando il reddito del contribuente non è superiore a 40 mila euro (la detrazione spetta anche per un familiare non a carico).
La detrazione si calcola su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro per ogni singolo contribuente a prescindere dal numero di persone cui si riferisce l’assistenza. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra i contribuenti che hanno sostenuto la spesa.
Nel caso in cui la retta per la casa di riposo sia pagata per garantire assistenza a persone disabili ricoverate si ha diritto ad una deduzione applicabile ai costi che rientrano tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica oggetto di agevolazione.
Si considerano spese di assistenza specifica quelle sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di qualifica professionale specialistica, le prestazioni rese dal personale in possesso di qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza della persona e le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Se il documento di spesa risulta intestato solo al familiare portatore di handicap, la fattura dovrà essere integrata con l’annotazione dell’importo versato da chi ha sostenuto la spesa; come chiarito dalla Circolare n. 39/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, occorre fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.
La deduzione è ammessa anche se le spese mediche e di assistenza specifica sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare n. 24/E del 2022).
Ricordiamo che in alcune circostanze, in passato l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la deducibilità della retta della casa di riposo per l’assenza del riferimento alla Delibera Regionale che stabilisce la percentuale di spesa deducibile.
In tutti i casi per usufruire del beneficio fiscale è opportuno conservare le fatture, le ricevute e le quietanze di pagamento tracciato, con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del prestatore, la certificazione di disabilità rilasciata dalla Commissione medica competente che attesti la condizione di grave e permanente invalidità o menomazione e l’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il grado di parentela con il soggetto disabile.
Per quanto riguarda le fatture e/o le ricevute sarebbe opportuno richiedere alla struttura che ospita il degente di distinguere nei documenti fiscali emessi le spese che riguardano le prestazioni di assistenza personale e le spese mediche generiche e di assistenza specifica dalle altre spese.
È ritenuta valida la certificazione rilasciata dalla struttura di ricovero che riporti chiaramente ogni voce di spesa, in modo tale da distinguere le spese relative alla retta da quelle relative alle spese mediche.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN