Enti del Terzo Settore, controlli al via: pubblicato il Decreto

In materia di controlli sugli enti del terzo settore, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 7 agosto 2025 (G.U. n. 214 del 15/9/2025) rubricato “Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.”

I controlli riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative (art. 2 del DM). Sono esclusi da tali controlli le imprese sociali e le società di mutuo soccorso già sottoposte rispettivamente al controllo del Ministero del Lavoro e del MIMIT.

L’art. 3 del decreto in commento stabilisce le finalità essenziali dei controlli riconducibili all’accertamento:

  1. della sussistenza e della permanenza dei requisiti necessaria all’iscrizione nel RUNTS;
  2. del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
  3. dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.

I controlli, oltre che dagli uffici del RUNTS, potranno essere effettuati da reti associative nazionali e dai centri di servizio autorizzati dal Ministero del Lavoro a seguito di apposite convenzioni e saranno di natura ordinaria e straordinaria:

  • i primi saranno quelli programmati e verranno effettuati a cadenza triennale su tutti gli ETS;
  • i secondi, invece, sono disposti dai competenti Uffici del RUNTS sulla base di approfondimenti che derivano da situazioni monitorate nei controlli ordinari, su segnalazioni di atti o fatti ritenuti rilevanti di cui si sia venuti a conoscenza anche su segnalazione di altre amministrazioni.

Il controllo ordinario (art. 11 del DM) verifica, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita, il rispetto della normativa ad esso applicabile tenendo conto della sezione del RUNTS in cui è l’ente iscritto. Sono previsti controlli in loco, accertamenti documentali e sopralluoghi. Tra gli aspetti più significativi, oltre ai contenuti dello statuto e agli elementi essenziali, in via esemplificativa, i verificatori controlleranno:

  • se l’ente ha effettivamente svolto attività di interesse generale in via quanto meno prevalente;
  • nel caso di avvenuto svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, se le stesse siano state esercitate sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • il rispetto delle norme in materia di raccolta fondi;
  • che non sia stato distribuito nessun utile anche in maniera indiretta;
  • i contenuti del bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, e la sua redazione e pubblicazione secondo le previsioni di legge;
  • la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori per legge nonché le disposizioni in materia di volontariato;
  • il rispetto delle norme sul il patrimonio degli enti con personalità giuridica nonché il regolare funzionamento degli organi sociali essenziali per legge.

L’esito dei controlli è documentato in un apposito verbale e possono evidenziare irregolarità che si distinguono in sanabili e insanabili:

  • le prime possono essere regolarizzate, anche in seguito ad adeguate istruzioni da parte dei verificatori, entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni;
  • le seconde (comprendenti anche quelle sanabili non regolarizzate) saranno oggetto di valutazione da parte del RUNTS per le valutazioni di merito.

Per i casi più gravi di irregolarità, il Runts avvia il procedimento di cancellazione dal registro.

Il decreto prevede anche controlli semplificati per gli enti che nel triennio antecedente quello del controllo non abbiano superato per ciascuna delle annualità di riferimento i 60.000 euro di entrate complessive. Per tali enti, in altri termini, i controlli avverranno con un grado inferiore di dettaglio, investendo solo alcuni aspetti.

Da un punto di vista operativo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, verranno approvato con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari. Il termine per il primo controllo decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’ente è stato iscritto al RUNTS, vale a dire per l’ente iscritto al registro nel 2023, il primo controllo dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2026. In ogni caso, l’art. 21 prevede che il termine di prima applicazione della norma decorrerà da una data che verrà individuata con apposito decreto dirigenziale.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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