Lavoratori impatriati e NASPI

Le somme percepite a titolo di NASPI nel 2024 da un lavoratore impatriato, non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e devono essere assoggettate a tassazione per l’intero importo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 228/2025. Vediamo nei dettagli il parere dell’Agenzia.
Un contribuente ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate per chiarire se l’indennità di disoccupazione (NASpI) percepita nel 2024, successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro dipendente, possa beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

In particolare, il contribuente ha trasferito la residenza in Italia nel mese di aprile 2022, rientrando dopo sei anni trascorsi all’estero (Irlanda); una volta rientrato in Italia il contribuente ha lavorato come dipendente fino a settembre 2023, beneficiando correttamente del regime per i lavoratori rimpatriati. Una volta cessato il rapporto di lavoro, ha percepito la NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024 e non avendo trovato una nuova occupazione in Italia, il contribuente si è trasferito nuovamente all’estero il giorno 11 settembre 2024, iscrivendosi all’AIRE.

Sulla base di questa premessa egli chiede se la NASpI percepita nel 2024 possa rientrare nel regime agevolato previsto per i redditi di lavoro dei lavoratori impatriati e come debba essere dichiarata nel Modello Redditi PF 2025 (se per l’intero importo lordo come indicato nella Certificazione Unica INPS, o per un importo ridotto applicando l’agevolazione).

L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il contesto normativo, evidenziando due fasi: il regime previgente di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e il nuovo regime di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.

Il regime previgente (art. 16 D.Lgs. 147/2015) riguarda i lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia, produce effetti fino al 2023 e prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomi e d’impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 30% (o il 10% in casi specifici). Tale regime, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate è applicabile a chi non è stato residente nei due anni precedenti e si impegna a restare in Italia per almeno due anni. La ratio della norma è favorire il rientro di persone qualificate, agevolando redditi prodotti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta in Italia.
Il nuovo regime (art. 5 D.Lgs. 209/2023) invece, in vigore dal 29 dicembre 2023, è applicabile ai trasferimenti di residenza dal 2024. Tuttavia, il regime previgente continua ad applicarsi a chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di specie, l’Istante è rientrato ad aprile 2022 e pertanto continua a rientrare nel “vecchio” regime agevolativo di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, nega la possibilità di estendere il regime agevolativo alla NASpI, per le seguenti ragioni.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), prevista dal D.Lgs. 22/2015, è una prestazione a sostegno del reddito concessa ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro e serve a garantire un sostegno economico durante la disoccupazione.
Le indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (come la NASpI) sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma per l’Agenzia, ciò non basta per accedere all’agevolazione.
Il regime agevolato non si applica a tutti i redditi di lavoro dipendente, ma solo a quelli prodotti mediante attività lavorativa svolta in Italia dal soggetto impatriato. L’articolo 16 è finalizzato a incentivare il rientro di lavoratori qualificati, perciò l’attività lavorativa in Italia è condizione imprescindibile. La NASpI, per sua natura, non deriva da un’attività lavorativa svolta nel periodo di percezione, ma dalla cessazione della stessa; quindi non soddisfa i presupposti del regime agevolato, che richiede una corrispettività attiva tra lavoro svolto in Italia e reddito agevolabile.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che la NASpI percepita nel 2024 non rientra tra i redditi agevolabili ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015. Non si tratta infatti di un reddito prodotto da attività lavorativa svolta in Italia, ma di una prestazione a sostegno del reddito erogata in assenza di attività lavorativa.  Ai fini della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF 2025), la NASpI dovrà essere dichiarata per l’intero importo lordo, come indicato nella Certificazione Unica rilasciata dall’INPS.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com