Le carte di lavoro, corredate dai relativi allegati, vengono predisposte dal revisore in vista della formulazione di un giudizio sul bilancio. Una volta emesso questo attraverso una apposita relazione, tutta la documentazione deve essere preparata sotto forma di fascicolo, che costituirà oggetto di verifica nel caso di un eventuale controllo.
A tali fini, il D. Lgs. 39/2010 all’art. 10‑quater stabilisce che, per ogni annualità di incarico, il relativo fascicolo debba essere conservato dal revisore stesso per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data apposta alla relazione di revisione.
Dalla medesima data, tuttavia, decorre anche il termine per l’archiviazione del fascicolo stesso: affinché risulti completo e adeguato, conformemente al principio ISA Italia 230, al professionista è concesso un periodo di 60 giorni per formalizzare in maniera accurata le carte di lavoro nel loro stato definitivo.
Questa facoltà è stata prevista tenendo in considerazione l’estensione delle procedure che il revisore è tenuto a svolgere e le tempistiche necessarie per l’ottenimento e la rielaborazione della documentazione di supporto.
In seguito alla scadenza di suddetto termine, il fascicolo si congelerà, risultando non più modificabile.
Alla luce di quanto descritto, si rilevano più situazioni in cui si ravvisi la necessità di aggiornare o integrare le carte di lavoro e la documentazione allegata:
Prima di emettere la relazione di revisione
Durante la predisposizione delle carte, il revisore è tenuto a segnalare eventuali aspetti significativi emersi, anche qualora non previsti durante la formulazione della strategia di audit iniziale, adottando le opportune procedure al fine di adeguare il lavoro svolto.
Questo può avvenire ad esempio in seguito a comunicazioni da parte del management, o al riscontro di errori durante le verifiche. Oltre a formalizzare apportando la relativa documentazione di supporto, il revisore dovrà ricontrollare le soglie di significatività impostate, nonché lo scoping effettuato sulla base di queste.
Dopo avere emesso la relazione di revisione
Nel termine dei 60 giorni dall’emissione della relazione di revisione, sono ammesse modifiche di lieve entità e comunque non suscettibili di alterare le conclusioni indicate nel giudizio.
Queste modifiche consistono solitamente nel miglioramento della formalizzazione, come la sistemazione di riferimenti ad allegati o ad altre carte di lavoro, oppure correzione di refusi, eliminazione di documentazione obsoleta o non utilizzata.
È in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere nuove procedure di revisione o apportare elementi probativi non disponibili precedentemente, poiché tutte le informazioni rilevanti devono essere state considerate, e quindi ottenute, in tempo per la formulazione del giudizio.
Ad esempio, una risposta ad una lettera di circolarizzazione pervenuta in seguito alla firma dell’opinion deve essere documentata nel fascicolo, ma senza che ne consegua l’alterazione delle conclusioni.
Successivamente all’emissione della relazione di revisione
L’emersione un evento di carattere eccezionale (ad esempio, la scoperta di una frode, o feedback ricevuti in relazione a controlli sulla qualità) può comportare la necessità, accuratamente valutata dal professionista, di effettuare nuove procedure di audit e rivedere l’opinion, eventualmente integrando la stessa o apportando documentazione supplementare. Il revisore dovrà comunque illustrare le motivazioni alla base delle modifiche apportate, nonché esplicitare chi e quando ha effettuato e rivisto gli aggiornamenti.
Anna Rossi – Centro Studi CGN