Con una nota del 9 settembre, il MEF ha ricordato che tutti entro il prossimo 30 settembre, tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali, incluse le società di revisione, sono tenuti a comunicare o aggiornare il proprio indirizzo PEC (domicilio digitale) tramite l’Area Riservata del portale della Revisione Legale, accessibile con SPID o CIE.
Come già accaduto per la procedura di iscrizione all’elenco dei revisori di sostenibilità, il MEF ha pubblicato un’infografica molto utile per descrivere i passaggi principali utili al perfezionamento dell’adempimento in parola.
La modalità di inserimento della PEC
La comunicazione deve avvenire esclusivamente attraverso il portale della revisione legale, nella sezione “Contenuto informativo” all’interno dell’Area Riservata (SPID/CIE). Ogni altro canale, compreso l’invio via PEC o e-mail, non è valido e viene considerato inadempimento.
Il primo passo, pertanto, consiste nell’effettuare l’accesso all’area riservata del portale del MEF con le proprie tramite SPID o CIE.
Il secondo passaggio consiste nell’inserimento dell’indirizzo PEC tra i recapiti del revisore o della società di revisione.
Sanzioni previste e conseguenze
Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative da 50 a 2.500 euro, secondo i limiti fissati dall’art. 24, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 39/2010, valutati in base alle circostanze (art. 25, comma 3). Le prime contestazioni sono già state disposte, con provvedimenti sanzionatori attuati a partire dal 2023.
Regole aggiornamento domicilio digitale e INIPEC
Gli indirizzi PEC comunicati al MEF sono registrati nel sistema INIPEC, e disponibili alle Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni ufficiali, ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Dal 6 giugno 2023 tali domicili digitali vengono pubblicati anche nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), consultabile dal portale dedicato. È possibile modificare il domicilio digitale tramite INAD (domiciliodigitale.gov.it) anche successivamente, mentre l’aggiornamento tramite portale MEF resta vincolante per l’iscrizione.
Pur non sussistendo un obbligo esplicitato dal MEF, è consigliato anche a tirocinanti di dotarsi di una casella PEC e comunicarla, per garantire la validità legale delle comunicazioni in modalità digitale.
Il MEF ribadisce l’obbligo PEC revisori come elemento imprescindibile per mantenere i diritti professionali, accedere a specifiche abilitazioni (es. attestazione della rendicontazione di sostenibilità) e assicurare la regolarità delle comunicazioni formali.
Si raccomanda la massima attenzione alla scadenza del 30 settembre e all’uso corretto del canale telematico ufficiale.
Alberto Frate – Centro Studi CGN