La detrazione IRPEF per gli oneri e le spese sostenuti dai genitori nell’interesse dei figli fiscalmente a carico spetta anche dopo che il figlio, non disabile, ha compiuto il 30° anno di età e non si ritrova più nelle condizioni di beneficiare del diritto alle detrazioni per familiari a carico. Allo stesso tempo viene ribadito che la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni. Le tesi del fisco sono confermate nella risposta all’interpello n. 243 del 2025.
In premessa è il caso di richiamare la disciplina che riguarda i figli fiscalmente a carico che per effetto delle modifiche alla lettera c) dell’art. 12 comma 1 del TUIR decorrenti dal 1° gennaio 2025, riconosce le detrazioni IRPEF (per figli a carico) in relazione:
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata (ex art. 3 della L. 104/1992);
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili.
Mentre nella disciplina previgente non c’erano limiti di età, con la nuova disciplina, introdotta all’art. 21 della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024) non vengono più riconosciute le detrazioni IRPEF per i figli a carico con almeno 30 anni di età non disabili. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al D. Lgs. 230/2021.
Le nuove disposizioni devono essere considerate dai sostituti d’imposta per gli adempimenti in corso, e in sede di interpello è proprio un sostituto a chiedere chiarimenti su come applicare la norma in relazione alle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse del figlio fiscalmente a carico di un dipendente.
Nella risposta i tecnici del fisco richiamano quanto già esposto con la circolare 16 maggio 2025, n. 4/E avente per oggetto le modifiche alle detrazioni per familiari a carico dove già si precisava che ai fini delle altre disposizioni fiscali sussisteva un’equiparazione tra i figli beneficiari e non beneficiari della detrazione ex art. 12, comma 1, lett. c). In pratica, si rende necessario distinguere:
- la detrazione pari a 950 euro che spetta per ciascun figlio compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ex L. n. 104/1992;
- e le altre detrazioni e deduzioni per le spese di utilità sociale sostenute per i figli fiscalmente a carico (spese sanitarie, di frequenza scolastiche e universitarie ecc). Sono considerati tali anche i figli di età inferiore ai 21 anni nonché quelli di età superiore a 30 anni e non disabili che rispettano i criteri reddituali.
Pertanto, nel rispetto del requisito reddituale affinché il figlio possa essere considerato fiscalmente a carico (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro annui per i figli fino a 24 annidi età), il venir meno delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR non preclude ai genitori la possibilità di fruire nella propria dichiarazione dei redditi delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d’imposta spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, ai sensi degli artt. 10 e 15 del TUIR.
Nella citata circolare n. 4/E del 2025 ripresa nella risposta, è stato, infine, precisato che, atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN