Polizze CAT NAT, è iniziato il conto alla rovescia!

Nelle scorse settimane diverse Camere di Commercio hanno inoltrato alle imprese loro iscritte una PEC per ricordare loro l’approssimarsi dell’obbligo della polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali.

Questa comunicazione ha riacceso l’attenzione su questo obbligo di legge e, soprattutto, riaperto la questione su quali sono i soggetti obbligati alla stipula e le eventuali conseguenze derivanti dalla sua mancata sottoscrizione.

A tal proposito, allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti e delucidazioni in materia, riproponiamo di seguito i punti salienti della normativa riguardanti l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro gli eventi catastrofali.

Chi sono i soggetti obbligati alla stipula della polizza.

L’obbligo di assicurazione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023, riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, con sede legale in Italia o stabile organizzazione sul territorio italiano, con la sola esclusione delle imprese agricole.

La polizza CAT NAT deve prevedere la copertura per i beni strumentali dell’impresa, ossia terreni, fabbricati (comprese strutture interrate), impianti, macchinari e attrezzature.

Termini per la sottoscrizione della polizza assicurativa

L’obbligo di dotarsi di polizza catastrofale inizialmente previsto per il 31 marzo 2025, oltre che prorogato, è stato anche differenziato dal Consiglio dei ministri a seconda delle dimensioni delle imprese:

  • 30 giugno 2025 per le grandi imprese;
  • 30 settembre 2025 per le medie imprese;
  • 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.

Regime sanzionatorio in caso di mancata stipula

Altro aspetto ancora controverso riguarda l’applicazione o meno di eventuali sanzioni a carico di quelle imprese che non si doteranno di apposita polizza entro i temini sopra indicati. Nonostante l’obbligo normativo, ad oggi non è prevista alcuna sanzione pecuniaria o ulteriore penalità diretta per quelle imprese che non rispetteranno quest’obbligo di legge. Tuttavia, il comma 102 della Legge di Bilancio 213/2023 prevede che l’eventuale inadempienza dovrà essere considerata in sede di erogazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche.

In sostanza il non essere assicurati non prevederà una sanzione amministrativa o penalità diretta per le imprese “inadempienti”, ma comporterà la loro automatica esclusione da qualsiasi forma di incentivo finanziato da risorse pubbliche, comprese quelle straordinarie in caso di calamità naturali.

C’è di più. Con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18/06/2025, è stato individuato l’elenco degli incentivi alle imprese subordinati all’obbligo di stipula di polizze assicurative contro calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Il decreto del MiMIT stabilisce che la verifica del rispetto dell’obbligo assicurativo sarà effettuata non solo al momento della domanda, ma anche in fase di erogazione dei fondi connessi all’incentivo.

Tra le principali agevolazioni ad oggi individuate che richiederanno la copertura assicurativa rientrano:

  • Contratti di sviluppo
  • Riqualificazione aree di crisi industriale
  • Nuova Marcora – sostegno alle cooperative
  • Smart&Start – startup innovative
  • Progetti R&S per l’economia circolare
  • Fondo salvaguardia livelli occupazionali
  • Mini contratti di sviluppo
  • Agevolazioni per l’economia sociale
  • Autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI
  • Finanziamento startup e iniziative di venture capital per la transizione ecologica

In definitiva, le imprese che non stipuleranno apposita polizza non saranno sanzionate o penalizzate direttamente, ma saranno escluse automaticamente da tutte le opportunità pubbliche di sostegno, non solo quelle legate alle emergenze.

Mettersi in regola tempestivamente significherà pertanto non solo tutelare la propria impresa contro i rischi catastrofali, ma anche garantirsi la possibilità di usufruire delle importanti misure di sostegno pubblico.

 

 

 

Marco Canese – Centro Studi CGN