Ravvedimento speciale da CPB: versamento da gennaio 2026

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 350617 rubricato “Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva” che detta le istruzioni per aderire al ravvedimento speciale (ex art. 12-ter del D.L. 85/2025) per le annualità ancora accertabili (2019 – 2023) per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (2025 – 2026).

Possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 30/9/2025 e che nelle annualità di riferimento:

  • hanno applicato gli ISA;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi promulgati nel corso del tempo;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017;
  • ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la determinazione della base imponibile delle imposte sostitutive si tiene conto dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, al 2 agosto 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 84/2025).

Come per la volta precedente, l’adesione al ravvedimento è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che verranno istituiti con successiva risoluzione.

Per le società e associazioni di cui all’art. 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per i soggetti in regime di trasparenza il pagamento da parte della società si presenta più funzionale alle esigenze del caso, in quanto si tratta di gestire l’operazione in capo alla società e si evita di frammentare l’adempimento tra i soci con i rischi connessi anche al fatto che il mancato pagamento farebbe decadere l’intera operazione.

Il versamento deve essere effettuato:

  • in unica soluzione o della prima rata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026;
  • in maniera rateale in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

A livello operativo, i codici tributo da utilizzare per il versamento saranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (in corso di emanazione).

Un punto va osservato: dal momento che il versamento è possibile a partire dal 1° gennaio 2026:

  • la notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti entro il prossimo 31 dicembre, relativi ad annualità comprese tra il 2019 e il 2023, comporterà l’inapplicabilità del regime del ravvedimento per il periodo oggetto di contestazione;
  • rende pressocché inutile il ravvedimento per il periodo d’imposta 2019, in quanto i termini per un possibile accertamento scadono il prossimo 31/12/2025.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN