Numerose le norme che interessano anche (e non solo) l’attività di revisione legale applicata alle società interessate, ma che comportano anche una particolare attenzione alle reti commerciali, siano esse di franchising o di altra tipologia.
Il tema del controllo, del monitoraggio e degli audit nelle reti di franchising assume particolare importanza a causa delle recenti novità normative che hanno generato la necessità di osservare la tematica della revisione legale in un’ottica di carattere conciliativo tra obbligo legale e utilità aziendale. Seguiamo il percorso in cinque tappe: la prima.
La prima (non più) novità
In uno scenario da sempre vigente in termini aziendali e, tra l’altro, rientrante nella caratteristica tipica dei sistemi di franchising ben impostati, si inserisce, ad esempio, la (non più) novità legislativa giunta dal 2019 e che ha avuto una sorta di “offuscamento” nel periodo pandemico e per qualche anno successivo, ma che sta riprendendo vigore in questi ultimi tempi. Si tratta del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 12.01.2019, n.14) che ha avuto numerose modifiche dalla sua prima pubblicazione e che prevede importanti mutamenti con riferimento alle modalità di gestione e alle procedure inerenti alle imprese.
In particolare, per garantire la necessaria attenzione al tema della continuità aziendale, la normativa espressamente obbliga gli imprenditori che operino in forma societaria o collettiva (art.375, c.2, che ha modificato l’art.2086 C.C.) a dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile finalizzato, anche, alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e perdita della continuità aziendale. L’art.2086 C.C. prevede che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ma non dispone alcuna esclusione dall’obbligo nemmeno per le microimprese. Ciò consente di comprendere da subito quanto possa essere utile al riguardo un sistema di franchising correttamente impostato internamente ed esternamente verso i franchisee, ma anche per lo stesso sistema.
Senza poter dettagliare ulteriormente, ci limitiamo all’analisi delle quattro parole citate dal Codice Civile: contabile, organizzativo, amministrativo e adeguato:
- amministrativo, risulta chiaro che il riferimento sia alla contabilità e all’amministrazione dell’impresa e l’assetto deve essere sì, contabile, ma non significa che ci si possa o debba ridurre alla sola contabilità e/o a mere riproposizioni di bilanci periodici. Infatti, l’assetto deve essere anche amministrativo e ciò significa che debba coinvolgere tutti i processi di gestione e amministrazione dell’impresa;
- ovvio, quindi, che l’assetto necessiti di essere opportunamente organizzativo, cioè, richieda la presenza di un team che se ne occupi e un coinvolgimento più ampio esteso a tutti i livelli aziendali;
- per ciò che concerne, infine, il concetto di adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa non significa escludere le PMI a priori in quanto “inadeguate” ma, semplicemente, argomentare che talune procedure di controllo potrebbero rivelarsi inutili o eccessive o persino dannose.
Facile intuire come e quali vantaggi possano giungere in merito da un sistema di franchising e anche come sia possibile, aggiungendo il termine standardizzato, caratteristica di tutti i sistemi di franchising, trarne ulteriori vantaggi, a condizione che si tratti di sistemi ben impostati, costruiti e gestiti, dimostrando di quanto da sempre il franchising e la sua tipica e più importante caratteristica (replicabilità standardizzata) apporti vantaggi alle imprese che in tale settore operano.
Mirco Comparini – Centro Studi CGN
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Relatore: Mirco Comparini
Accreditamento: 2 CFP per DCEC