Con la risposta n. 237/2025 dello scorso 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle spese di ricarica delle auto elettriche e delle ibride plug-in messe a disposizione dei dipendenti per uso promiscuo. In questo articolo, faremo una sintesi dei principali punti affrontati dall’Amministrazione finanziaria per rispondere ai quesiti posti dal contribuente.
La premessa è che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51, comma 1, del TUIR).
Tutti gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai dipendenti costituiscono redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda i veicoli in uso ai dipendenti, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il comma 4, lettera a) della suddetta disposizione normativa prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfettaria del quantum da assoggettare a tassazione.
L’Agenzia delle Entrate richiama la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), che ha modificato la lettera a) della suddetta disposizione normativa che ora dispone che per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.
La già menzionata percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Si tratta di una misura volta a promuovere la mobilità sostenibile e a ridurre l’impatto fiscale per chi utilizza veicoli meno inquinanti. Questo intervento riveste particolare importanza per le aziende che stanno progressivamente sostituendo la flotta con veicoli a basse emissioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita al contribuente, ribadisce che l’elettricità è equiparata, ai fini fiscali, ai carburanti tradizionali, e pertanto già inclusa nel calcolo forfetario del fringe benefit.
Inoltre, l’Agenzia cita la circolare n. 326/1997 dove viene chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfettaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.
È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.
Infine, l’Agenzia conferma un principio già espresso in precedenza: se il datore di lavoro rimborsa in denaro al dipendente le spese di ricarica sostenute presso la propria abitazione o altrove, tale rimborso va considerato reddito di lavoro dipendente e non rientra tra i fringe benefit (risposta 421 del 25 agosto 2023).
Sul punto, nella risposta viene evidenziato che, in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente.
Con riguardo al caso di specie, per la società che attribuisce ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo, con addebito del costo a carico della società, le ricariche (un certo limite annuo), non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
Ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare per differenza i chilometri percorsi per ragioni private. Nell’ipotesi in cui si superi il limite massimo di chilometri per anno, la società provvede ad addebitare al dipendente l’importo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN