Svolgi un’attività d’impresa e al contempo un’attività professionale? Dovrai pagare la doppia contribuzione INPS e non solo quelli relativi all’attività prevalente.
La regola generale
Nel caso in cui un contribuente svolga più attività, la regola generale prevede che debba versare i contributi alla gestione previdenziale corrispondente all’attività prevalente. Tuttavia, nel tempo sono emerse difficoltà interpretative della normativa in materia.
In linea di principio, chi esercita più attività è tenuto a contribuire esclusivamente alla gestione relativa all’attività prevalente, ma questo vale solo se le attività producono lo stesso tipo di reddito. Ad esempio, il reddito d’impresa è soggetto alla gestione INPS commercianti/artigiani, mentre il reddito da lavoro autonomo professionale rientra nella gestione separata INPS.
Dunque, la regola generale secondo cui ci si deve iscrivere alla gestione previdenziale corrispondente all’attività prevalente resta valida, ma si applica esclusivamente a chi è iscritto alla gestione INPS artigiani e commercianti. Questo significa che è possibile iscriversi alla gestione commercianti anche se si svolge un’attività artigianale, e viceversa.
Redditi diversi, gestioni diverse
Se invece un lavoratore autonomo esercita anche un’attività d’impresa, e ciascuna è soggetta a una diversa gestione previdenziale, è obbligato a iscriversi e versare i contributi a entrambe le gestioni, in proporzione al reddito prodotto da ciascuna attività.
Esempio pratico: giardiniere e consulente
Ad esempio, sei un giardiniere e contemporaneamente offri attività di consulenza sul verde.
Sarai tenuto alla doppia contribuzione, anche nel caso in cui di un’attività prevalente sull’altra. In questo caso, l’attività di giardiniere è un’attività artigiana, dunque, iscrivibile alla gestione INPS artigiani, mentre l’attività di consulenza è qualificabile come attività di lavoro autonomo e dunque iscrivibile alla gestione separata.
Attenzione agli iscritti agli albi professionali
Per chi è iscritto ad un albo professionale con propria cassa privata (es. Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Geometri, ecc.) è consigliabile un confronto con l’Ente stesso poiché alcuni ordini professionali non consentono ai loro iscritti di svolgere anche attività imprenditoriale.
Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN