Compensi sportivi, l’Agenzia risponde: l’esenzione vale per tutti i redditi

L’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi fiscali del Comitato Olimpico riguardanti la qualificazione reddituale di premi e compensi corrisposti agli sportivi fiscalmente residenti e non residenti, l’area di esenzione e applicazione della ritenuta in acconto. Lo fa con la risposta n. 14/2025 che si collega con gli altri documenti di prassi sul medesimo argomento (consulenza giuridica n. 956-13/2024 e risposta n. risposta n. 9/2025,

i tecnici del fisco ripercorrono l’evoluzione storica della normativa fino al D. Lgs. n. 36 del 2021 che ha introdotto una nuova disciplina relativa al trattamento tributario dei redditi dei lavoratori sportivi. L’inquadramento giuridico riconduce il lavoro sportivo nell’ambito del lavoro subordinato o autonomo, compresa la forma di collaborazioni coordinate e continuative. A livello fiscale, i compensi derivanti da prestazioni sportive sono qualificati secondo criteri qualitativi, per cui i redditi seguono il trattamento tributario del relativo rapporto. In particolare, i redditi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo non sono più annoverabili (come in passato) nella categoria dei redditi diversi.

Attualmente, l’art. 36, D.Lgs. 36/2021, introduce regole particolari in relazione al trattamento fiscale dei compensi e dei premi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo, intendendosi:

  • per “compensi” quelli percepiti “in relazione all’attività svolta”, ossia quale remunerazione dell’attività sportiva resa nel corso della stagione o del periodo contrattuale;
  • per “premi” le somme erogate “al raggiungimento di risultati sportivi”, e come tale caratterizzati dall’eventualità.

Per quanto riguarda i compensi, l’articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, dispone che “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”. A tal riguardo, si rende necessario distinguere l’area di esenzione dall’imposizione fino ad euro 15.000 (cui concorre la sommatoria dei compensi percepiti anche da più soggetti) nonché la parte eccedente che invece verrà regolarmente assoggettata a tassazione anche attraverso l’applicazione della ritenuta alla fonte.

Proprio sul punto arrivano le indicazioni dell’Agenzia:

  • La soglia di esenzione dei 15mila euro annui rileva per tutti i compensi sportivi dilettantistici, a prescindere dalla categoria reddituale nella quale si collocano;
  • di conseguenza, al suo superamento, il reddito del lavoratore sportivo sarà assoggettato a tassazione, ma solo per la parte eccedente e secondo il regime fiscale applicato;
  • l’ammontare dell’importo escluso, in quanto complessivamente individuato, non va ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno e, per la medesima ragione, in un anno d’imposta il lavoratore sportivo può fruire di un’unica soglia di esclusione, anche qualora abbia stipulato più contratti di lavoro sportivo durante l’anno;
  • la soglia di esenzione rileva anche per i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali. La risposta dell’Agenzia si riferisce al lavoro autonomo dove si comprende anche quello occasionale. Infatti, le prestazioni di lavoro autonomo, sia occasionale che abituale, sono regolamentate dall’articolo 2222 del Codice civile per cui appare evidente che non vi sia alcuna ragione per escluderli dalla normativa;
  • L’esenzione si applica (in presenza del possesso dei relativi requisiti) al lavoratore autonomo sportivo che accede al regime forfetario (ex ‘art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014).
  • Ai fini della permanenza nel regime forfettario, i compensi esenti fino a euro 15.000 concorrono alla determinazione della soglia di euro 85.000. Ad esempio, un lavoratore autonomo sportivo dilettante che nel 2025 applica il regime forfetario e percepisce compensi pari a 90.000 euro dovrà applicare il coefficiente di redditività sull’importo di 75.000 euro e allo stesso tempo dovrà fuoriuscire dal regime forfetario a partire dal 2026, per superamento del limite di 85.000 euro.

L’applicabilità dell’agevolazione anche ai lavoratori sportivi dilettanti in regime forfetario comporterà alcune difficoltà pratiche: attualmente il quadro LM del modello REDDITI non prevede la possibilità di considerare l’agevolazione (ex art. 36 comma 6 del DLgs.36/2021) derivandone quale modalità operativa di dover agire in via extracontabile indicando i compensi da lavoro sportivo nel quadro LM già al netto della quota esente.

Per quanto riguarda i premi, la disciplina in commento risulta applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (eventualmente istituito dalle medesime Federazioni), i quali vengono convocati a far parte delle squadre nazionali.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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