Compliance IVA anno 2023: in arrivo lettere ai contribuenti

È partita la campagna informativa rivolta ai soggetti IVA attraverso lettere di compliance dove si evidenziano differenze anomale tra i dati della dichiarazione IVA 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente. La comunicazione verrà inviata al domicilio digitale del contribuente e sarà disponibile nel “Cassetto fiscale” e all’interno dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

I contenuti dei controlli che potrebbero dar luogo alle segnalazioni di anomalia sono stati stabiliti nel provvedimento n. 369141 del 9 ottobre 2025 a cura dell’Agenzia delle Entrate che disciplina anche le modalità di soluzione.

Il confronto verrà effettuato per il periodo di imposta 2023 tra le operazioni attive rappresentate da:

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate;
    • e i dati indicati nella dichiarazione annuale IVA da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative.

Come si evince dal provvedimento, particolare attenzione verrà riposta rispetto ai seguenti elementi:

  • ammontare delle operazioni imponibili e soggette ad applicazione del reverse charge che sono state trasmesse telematicamente dal soggetto passivo;
    • la somma algebrica dei righi relativi al totale delle operazioni attive imponibili (VE24, colonna 1);
    • di quelle effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi (VE37colonna 1);
    • delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter del DPR633/72 (VE38);
    • e di quelle effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione (VE39);
  • alle operazioni passive in regime di inversione contabile per cui il soggetto passivo risulta debitore d’imposta, “la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17”, riportati nella dichiarazione annuale IVA;
  • il totale delle operazioni passive in regime di reverse charge che non risulterebbero indicate nella dichiarazione annuale IVA;
  • ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni:

  • potrà richiedere maggiori informazioni,
  • ovvero fornire all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze utili non conosciuti per poter chiarire la propria posizione;
  • regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi anche dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13, D. Lgs. 472/1997) beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

La regolarizzazione potrà essere posta in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN