Il registro delle imprese si arricchisce di una nuova sezione dove verranno iscritte le imprese qualificate come culturali e creative (ICC) riconosciute in seguito all’introduzione delle “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” (ex art. 25, L. n. 206/2023) in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi. Alla disposizione normativa ha fatto seguito il decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, del 25 ottobre 2024, che ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa (ICC).
La norma primaria non pone limitazioni alla forma giuridica da assumere per le imprese e gli enti per l’ottenimento della qualifica, bensì pone, invece, l’accento riguardo allo svolgimento delle attività in pianta stabile e continuativa nonché in via esclusiva o prevalente in uno degli ambiti specifici culturali e creativi previsti.
Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:
- gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone, di capitali e cooperative);
- i lavoratori autonomi;
- gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, D. Lgs. 117/2017, le imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017, gli enti associativi (libro I, titolo II, capo II, del codice civile) che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività indicate in seguito;
- le start up innovative (ex art. 25 D. L. 179/2012) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 del presente decreto.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, i soggetti di cui sopra devono:
- svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.
Sono, altresì, qualificate imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in forma di impresa che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto alle attività principali appena indicate.
Per attività prevalente deve intendersi quella effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari (ex art. 20 DPR 633/1972) superiore al cinquanta per cento di quello complessivo.
Le regole tecniche che definiscono le caratteristiche dell’adempimento e i controlli automatici applicabili sono state approvate con decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Decreto delle specifiche tecniche ICC).
In considerazione dei requisiti esplicitati, per poter gestire l’iscrizione, nonché le variazioni e le cancellazioni alla nuova sezione speciale, sono state apportate le modifiche all’interno dei moduli esistenti:
- il modulo S5, utilizzato dalle imprese costituite in forma societaria e dai soggetti collettivi che si iscrivono al REA;
- il modulo I2, utilizzato dalle imprese individuali per le comunicazioni al RI/REA riguardanti gli eventi modificativi.
All’interno dei suddetti moduli sono stati introdotti i rispettivi riquadri che contengono il contenuto informativo necessario per gli adempimenti previsti dalla norma:
- 35/Impresa culturale e creativa – Selezionare l’opzione Tipologia richiesta – Iscrizione sezione speciale. Selezionare inoltre Dicitura sociale – Impresa culturale e creativa o ICC se contestualmente si intende richiedere l’aggiunta della dicitura “impresa culturale e creativa” oppure “ICC” alla denominazione sociale come previsto dal decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024.
- BS/Impresa culturale e creativa – Selezionare l’opzione Tipologia richiesta – Iscrizione sezione speciale. Selezionare inoltre Dicitura sociale – Impresa culturale e creativa o ICC se contestualmente si intende richiedere l’aggiunta della dicitura “impresa culturale e creativa” oppure “ICC” alla denominazione sociale come previsto dal decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024.
Per le domande di iscrizione inviate correttamente, il Conservatore del registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA, verifica la validità delle informazioni in esse contenute. L’iscrizione nella sezione del registro consentirà di utilizzare la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” nella denominazione sociale, nelle comunicazioni sociali e in ogni altra documentazione.
Le imprese culturali e creative che vogliono rinunciare alla propria iscrizione nella sezione speciale devono presentare un’apposita domanda di cancellazione presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN