Anche nella fase di liquidazione di una società, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta in relazione a beni e servizi acquistati spetta se e in quanto risultino verificati i requisiti di inerenza e afferenza dei medesimi beni e servizi rispetto ad attività non esenti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 251 pubblicata il 22 settembre 2025.
La risposta dell’Agenzia arriva in seguito ad un quesito posto da una società in liquidazione volontaria che chiede chiarimenti se può detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto per prestazioni professionali ricevute da avvocati che hanno curato l’attività di recupero crediti insoluti e l’attività di contenzioso tributario per la società.
Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate ricorda che i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/72 che a loro volta recepiscono le direttive europee in materia di IVA. Tra questi principi, vi è appunto il cosiddetto principio di inerenza dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili ad IVA effettuate da soggetto passivo.
La messa in liquidazione della società non comporta automaticamente la cessazione dell’attività, ma rappresenta l’ultima fase della vita di una società e resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.
Nel presupposto che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell’attività d’impresa, l’Agenzia ritiene che in linea di principio debba riconoscersi il diritto alla detrazione dell’IVA per gli acquisti che sono effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l’impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell’attività liquidatoria.
Nella fase di liquidazione, il diritto a detrarre l’imposta pagata sui beni e servizi acquistati sussiste solo laddove siano effettivamente presenti i requisiti di inerenza e afferenza di tali beni e servizi rispetto ad attività non esenti.
Per considerare una prestazione di servizi come pertinente e funzionale alla liquidazione, non basta che avvenga nel corso della liquidazione: occorre verificare che trovi causa e scopo nello svolgimento dell’attività liquidatoria. Gli atti tipici della liquidazione e le attività a essa collegate, infatti, non sono “di per sé” escluse dal diritto alla detrazione.
Per quanto riguarda il diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto IVA, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo oppure, se anteriore, alla data di emissione della fattura. Inoltre, in base all’articolo 19, comma 1, il dies a quo per esercitare il diritto alla detrazione coincide con l’anno solare in cui la prestazione deve ritenersi effettuata secondo tali criteri temporali.
Ne deriva che la possibilità di portare in detrazione l’imposta è agganciata al preciso momento in cui la prestazione si perfeziona ai fini IVA, a prescindere dalla fase organizzativa in cui si trova l’impresa.
Nel caso specifico, benché le attività cui si riferiscono le fatture dei professionisti fossero state avviate prima della delibera dei soci di porre la società in liquidazione, esse sono finalizzate alla definizione dei rapporti pendenti e alla sistemazione delle posizioni in essere.
Tali operazioni rientrano fisiologicamente tra i compiti tipici della liquidazione, fase nella quale l’ente è chiamato a chiudere, regolare e comporre le relazioni giuridiche e patrimoniali residue, con l’obiettivo di preservare l’integrità dell’attivo e di soddisfare correttamente i creditori.
Di conseguenza, queste attività possono essere qualificate come propedeutiche e funzionali alle finalità liquidatorie e, in quanto tali, direttamente afferenti al procedimento di liquidazione della società. L’Agenzia ritiene pertanto che l’impresa sia legittimata a detrarre l’IVA esposta nelle fatture ricevute nel corso della liquidazione, poiché riferita a prestazioni effettivamente inerenti allo svolgimento dell’attività liquidatoria e al perseguimento dei suoi scopi propri.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN