Niente ritenuta per i corrispettivi per le attività di noleggio di beni

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 250/2025, ha chiarito un punto che interessa chi gestisce piattaforme digitali per il noleggio di capi d’abbigliamento: i compensi percepiti per l’attività di noleggio di beni non rientrano tra quelli soggetti alla ritenuta d’acconto del 23% prevista dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973.
La questione nasce dal dubbio se i flussi economici riconosciuti a chi organizza e gestisce, per conto di brand o rivenditori, un sistema di noleggio online possano essere trattati come “provvigioni” tipiche delle figure intermediarie disciplinate dalla norma.
Nel caso esaminato, la società istante ha sviluppato un software proprietario che consente a marchi monobrand e a operatori multibrand di offrire in rete sia la vendita (anche di articoli second-hand) sia il noleggio di abiti e accessori.

La piattaforma non si limita a mettere in contatto domanda e offerta: realizza siti personalizzati per i partner, governa l’intero processo commerciale, conclude i contratti di noleggio in nome proprio ma nell’interesse del partner e cura tutte le attività operative, come la custodia dei prodotti, la logistica e le spedizioni, l’incasso dei corrispettivi e l’emissione della relativa documentazione fiscale. A fronte di questo servizio integrato, trattiene una commissione e riversa ai partner la parte residua dei ricavi.
Il nodo interpretativo riguardava l’applicabilità dell’art. 25-bis del DPR 600/1973, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni corrisposte nell’ambito di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La società sosteneva che la propria attività non si colloca in nessuna di queste fattispecie: non svolge mediazione in senso tecnico, perché non opera come terzo imparziale tra le parti; non agisce come agente, dal momento che non si limita a promuovere affari altrui ma conclude direttamente i contratti; non è un procacciatore, perché non lavora in maniera episodica o occasionale; e non è un commissionario, almeno con riferimento al noleggio, che non implica compravendita ma una prestazione continuativa di natura tecnologica e logistica.
L’Amministrazione finanziaria ha fatto proprie queste considerazioni, ricordando che la disposizione ha carattere tassativo: la ritenuta si applica solo alle provvigioni generate dai rapporti espressamente richiamati dalla norma.

Per l’Agenzia delle Entrate, quando le attività svolte hanno una natura diversa (anche se possono apparire, per alcuni profili, simili a quelle tipiche dell’intermediazione commerciale) non scatta automaticamente il meccanismo di ritenuta previsto dall’articolo 25-bis del DPR 600/73.
A supporto di questa impostazione, la risposta richiama anche l’orientamento già espresso dalla prassi ministeriale. In particolare, viene menzionata la Circolare n. 24/1983, che distingue le provvigioni proprie del perimetro normativo da altri compensi riconducibili a contratti di mandato, di spedizione o a servizi di tipo logistico e amministrativo resi nell’interesse di terzi. Questi ultimi, proprio perché non assimilabili alle figure tipiche elencate dal legislatore, non rientrano nell’ambito applicativo della ritenuta.

In definitiva, per i compensi generati dal noleggio di abiti tramite piattaforma digitale, nel contesto descritto, non trova applicazione la ritenuta d’acconto del 23% di cui all’articolo 25-bis del DPR 600/1973.
Rimane naturalmente fermo l’ordinario trattamento fiscale dei redditi e l’obbligo di corretta fatturazione e contabilizzazione, ma senza l’automatica operazione di ritenuta prevista per le classiche provvigioni di intermediazione commerciale.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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