Uno degli aspetti da controllare in vista delle trasmissioni delle dichiarazioni fiscali è rappresentato dalla sottoscrizione da parte del legale rappresentante nonché, in caso di nomina, da parte del revisore legale.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
La dichiarazione deve essere sottoscritta nella parte del frontespizio anche dai soggetti che elaborano la relazione di revisione indicando il soggetto identificato con apposito codice ossia:
- codice 1 per il revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il MEF;
- codice 2 per il responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il MEF;
- in caso di codice 2, si rende necessario compilare un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione (Codice 3) senza compilare il campo firma;
- codice 4 per ciascun membro del collegio sindacale che effettua anche il controllo contabile.
La sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del revisore ha lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha elaborato la relazione di revisione da cui risulta anche l’indicazione di un giudizio sul bilancio (che può essere senza rilievi o con rilievi). Al riguardo, si segnala il documento Assirevi del settembre 2017 n. 208R dove si evidenzia che in nessun modo la sottoscrizione a cura del revisore possa rappresentare l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi, nonché il rispetto della vigente normativa tributaria.
Tuttavia, poiché il revisore appone la propria firma sulle dichiarazioni dei redditi, lo stesso dovrà svolgere le attività di riscontro dei dati esposti con le scritture contabili e le ulteriori procedure di verifica. La documentazione a supporto delle verifiche svolte può comprendere check list di controllo utilizzate nella prassi operativa, e dovranno essere conservate dal revisore in accordo con gli standard professionali.
Per la sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, il revisore avrà cura di verificare:
- il riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- l’analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell’esercizio
Per quanto concerne il modello 770, invece, il revisore effettuerà:
- il riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello da presentare;
- il riscontro per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione per i quali sono state applicate le ritenute e dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.
Problemi particolari si pongono in presenza di un avvicendamento tra revisori. Accade, infatti, che in sede di approvazione del bilancio l’assemblea sostituisca il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio che ha firmato la relazione di revisione sul bilancio. Si tratta di comprendere quale sia il revisore chiamato a verificare le dichiarazioni e a sottoscriverle. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (ex risoluzione 62/E/2011 e le istruzioni ai modelli fiscali), confermate nello stesso documento di Assirevi, sono tenuti a firmare la dichiarazione i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
In caso di mancata sottoscrizione da parte del revisore, la dichiarazione è valida, salva l’applicazione della sanzione in capo al revisore. (ex comma 5, art. 1, D.P.R. 22.07.1998, n. 322):
La sanzione prevista è quella amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250 (ex art. 9, comma. 5 D.lgs. 18.12.1997, n. 471).
Nel modello di firma della dichiarazione da parte dei revisori occorre prestare attenzione a non porre la crocetta sull’attestazione, poiché questa equivale alla sottoscrizione come visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per importi superiori a € 5.000 annui.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN