Distributori automatici: obbligo di comunicazione degli incassi dal 2017

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attivazione e gestione del nuovo sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati degli incassi relativi ai distributori automatici. Vediamo quali sono le regole.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici (c.d. vending machine) abbiano l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi incassati.

Il Provvedimento del 30 giugno, in estrema sintesi, definisce le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e il relativo formato, i termini per la trasmissione telematica, nonché i sistemi di certificazione idonei a garantire la sicurezza e l’autenticità dei dati da parte di tali operatori.

Le informazioni che dovranno essere memorizzate e quindi telematicamente trasmesse dai distributori o dai multicassa ovvero i sistemi di gestione multipli riguardano:

  • elementi identificativi: la tipologia, il numero identificativo, la latitudine e la longitudine della posizione geografica del dispositivo;
  • eventuale periodo di inattività: data e ora iniziali, data e ora finali, e causa di interruzione dell’attività;
  • data e ora della rilevazione dei corrispettivi;
  • valore totale dei beni venduti nel periodo di rilevazione dei corrispettivi, distinto tra vendite per contanti e vendite con forme diverse;
  • dati contabili e fiscali delle operazioni riferite al periodo di rilevazione dei corrispettivi, per aliquota IVA o natura dell’operazione ovvero la base imponibile, l’IVA, tutte le eventuali informazioni riguardanti la ventilazione, i resi e gli scontrini annullati;
  • ammontare totale incassato nel periodo di rilevazione dei corrispettivi, distinto tra vendite per contanti e vendite con forme diverse.

Per evitare di sovraccaricare di incombenze e costi i contribuenti che svolgono la loro attività con l’utilizzo di questi apparecchi, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un processo di “fiscalizzazione graduale” economicamente e tecnicamente sostenibile dagli operatori.

Tale fase transitoria di “fiscalizzazione graduale” si concluderà il 31 dicembre 2022, data entro la quale i gestori di distributori automatici dovranno adattare o sostituire i sistemi “master”, ovvero i sistemi di raccolta dei dati presenti nelle periferiche di pagamento degli apparecchi distributori.

Dovrà essere comunicata telematicamente la matricola identificativa dell’apparecchio all’Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio dello stesso, ovvero, per quelli attualmente già in esercizio, entro il 30 luglio 2016, indicando anche la loro geolocalizzazione. Questo censimento dei distributori porterà al rilascio di un’etichetta QRCODE per ogni apparecchio registrato, che conterrà l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore. Tutti i distributori privi di tale etichetta potranno essere segnalati da qualsiasi utente ad un apposito numero di telefono o indirizzo mail dell’Agenzia delle Entrate. In seguito i gestori dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti delle operazioni effettuate (data e ora del prelievo, somme incassate, ecc.) tramite dispositivi mobili appositamente abilitati e l’Agenzia, in caso di esito positivo, rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuto controllo della validità del sigillo e della correttezza formale dei files trasmessi.

Per quanto riguarda l’obbligo di memorizzazione dei dati, il Provvedimento chiarisce che durante la fase transitoria esso può essere assolto attraverso la conservazione (anche in modalità elettronica) dei dati e degli altri elementi informativi ad essi riconducibili.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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