La detrazione dei premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi

Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19% dei premi versati per coprire il rischio di eventi calamitosi nel nuovo rigo E8 codice 43 della dichiarazione 730. Quali sono i requisiti e le condizioni per beneficiare della detrazione? Quali sono i soggetti beneficiari?

Nell’attuale silenzio dell’Agenzia, pare corretto sostenere che non esista alcun limite né franchigia alla spesa da portare in detrazione, sempre a condizione che l’importo riguardi la copertura del rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

Inoltre si ritiene che la detrazione spetti al titolare della polizza, a prescindere dell’eventuale proprietà o diritto reale vantato sull’immobile, in quanto l’agevolazione deve essere riferita al bene stesso. Pertanto, non vi sarebbe ragione di negare ad un medesimo soggetto la detrazione di più polizze di cui è titolare riguardanti altrettanti immobili.

Nella speranza che l’Agenzia delle Entrate intervenga puntualmente sulla detrazione in esame al fine di delimitarne l’ambito applicazione, per il momento è necessario effettuare un’interpretazione che non può prescindere dal dato letterale, ed in particolare sui concetti di rischio ed eventi calamitosi.

In ambito assicurativo per “rischio” si intende la possibilità che si verifichi un evento futuro ed incerto che comporti conseguenze sfavorevoli per l’interessato.

Più delicata risulta l’individuazione degli “eventi calamitosi”: sembra corretto sostenere che si tratti di accadimenti, aventi cause umane o naturali, che possono propagare i loro effetti dannosi a tutto ciò che si trova in un determinato territorio. Pertanto, a titolo esemplificativo possono pacificamente rientrare in tale categoria terremoti, alluvioni, frane e uragani.

Più delicato ancora è il concetto di incendio, in quanto sembra opportuno escludere dalla detrazione in esame la mera “polizza scoppio e incendio” che normalmente è richiesta dagli istituti di credito ai fini della concessione del mutuo. Ciò in quanto la stessa è finalizzata a coprire il rischio di danni alla propria abitazione derivanti da un evento singolo, limitato nello spazio e non connotato dai “caratteri catastrofici” che sembrano invece essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Per concludere, si sottolinea come nella prassi si siano ormai diffuse le cd. polizze “multirischio”, in grado di coprire al contempo più rischi inerenti ad un medesimo immobile. In tal caso, ai fini della detraibilità, sembra ragionevole ritenere che l’assicurazione interessata debba necessariamente effettuare un distinguo all’interno del premio versato, individuando puntualmente le somme destinate a coprire i vari rischi contemplati.

Roberto De Bellis – Centro Studi CGN