Contributo a fondo perduto anche se l’attività è cessata

Le domande di accesso al contributo a fondo perduto previsto dai DL Ristori e Ristori-bis aumentano di giorno in giorno ma, di pari passo, aumentano i dubbi sui requisiti soggettivi che danno diritto al beneficio. Le imprese inattive in Camera di Commercio, con partita IVA attiva e regolarmente ottenuta al momento dell’iscrizione con pratica ComUnica, hanno diritto al contributo a fondo perduto? E l’imprenditore individuale che ha la partita IVA sospesa perché ha affittato l’unica azienda può richiederlo oppure no?

Per dare risposte chiare ai due quesiti, va letto con attenzione l’art. 1 del DL n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a tutti i contribuenti maggiormente colpiti dai provvedimenti restrittivi che si sono susseguiti negli ultimi mesi a causa dell’emergenza da Covid-19, a patto che abbiano partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che svolgano come attività prevalente una di quelle riconducibili ai codici Ateco riportati nell’allegato al decreto. Le aziende che hanno cessato l’attività “rendendosi inattive” in Camera di Commercio ma che hanno la partita IVA ancora attiva possono usufruire del contributo a fondo perduto. È stata direttamente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 22 del 21 luglio 2020, a chiarirlo: i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di contributo a fondo perduto (in quel caso si trattava del contributo a fondo perduto di cui al DL rilancio) sono esclusi dal ristoro statale per assenza dei requisiti soggettivi; quelli con partita IVA attiva, ancorché con attività cessata presso la Camera di Commercio, hanno invece diritto al ristoro. Qualora successivamente decidano di cessare l’attività chiudendo la partita IVA non sono tenuti alla restituzione dell’indennizzo, anche se è consigliabile conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante, onde evitare problemi in sede di eventuale richiesta di esibizione documentale da parte degli organi istruttori dell’Amministrazione finanziaria.

Diverso è il caso dell’imprenditore individuale che ha la partita IVA sospesa perché ha affittato l’unica azienda, per lui nessun contributo in quanto mancano i presupposti per la domanda. Infatti, l’imprenditore che concede in affitto la propria azienda, a prescindere dalla sospensione della partita IVA, non è riconducibile ai soggetti titolati a presentare l’istanza poiché non “esercente attività d’impresa”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/

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