Reddito di Emergenza nuovamente richiedibile grazie al Decreto Sostegni

Il Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, denominato Decreto Sostegni, ha reintrodotto il Reddito di Emergenza (di seguito REm) come strumento per contrastare il disagio economico conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19. Il beneficio, infatti, può essere richiesto nuovamente entro il 30 aprile 2021 per tre mensilità: marzo, aprile e maggio. Chiariamo quali sono le novità, i requisiti di accesso, le condizioni di esclusione e l’ammontare del beneficio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021, ha autorizzato la proroga di presentazione fissandola al 31 maggio 2021 al fine di tenere conto della necessità di garantire un più ampio accesso alla prestazione del Reddito di Emergenza.

Le principali novità introdotte dal Decreto Sostegni riguardano:

  • traslazione dei riferimenti temporali per quanto concerne il reddito familiare e il patrimonio mobiliare;
  • introduzione di un incremento della soglia del reddito familiare per i nuclei in locazione;
  • inserimento di nuove condizioni di esclusione;
  • agevolazioni aggiuntive per coloro che hanno terminato la NASpI o DIS-COLL e che non hanno altre fonti di reddito.

Requisiti di accesso

Per beneficiare delle tre nuove mensilità messe a disposizione dal Governo è necessario che il richiedente e il suo nucleo familiare possiedano i seguenti requisiti:

  • il richiedente deve essere residente in Italia;
  • NOVITÀ Il reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, determinato secondo il principio di cassa, deve essere inferiore all’ammontare del beneficio di cui all’art. 82, comma 5 del Decreto legge n. 34/2020. Per i nuclei in locazione tale soglia viene incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE;
  • il valore ISEE deve essere inferiore a 15.000€;
  • NOVITÀ Il patrimonio mobiliare familiare, facendo riferimento al 31 dicembre 2020, deve essere inferiore a:
    • 10.000 €;
    • + 5.000€ per ogni componente successivo al primo

fino ad un massimo di 20.000€. Tale massimale solo nella casistica in cui nel nucleo sia presente una persona con disabilità o non autosufficienza viene incrementato di 5.000€.

Condizioni di esclusione

Anche l’attuale decreto ha posto dei limiti per l’accesso al beneficio. Infatti, non possono beneficiare delle mensilità marzo-maggio 2021 coloro che:

  • NOVITÀ hanno percepito o stanno percependo l’indennità inserita nell’articolo 10 dello stesso decreto (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
  • sono titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio;
  • sono percettori del Reddito/Pensione di Cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.

NOVITÀ Assenza requisiti e fine NASpI o DIS-COLL

Una importantissima novità introdotta dal decreto, che allarga notevolmente la platea degli aventi diritto, è la possibilità anche per coloro che non possiedono tutti i requisiti ma hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli art. 1 e 15 del decreto legislativo n.22/2015 ossia le prestazioni NASpI o DIS-COLL di poter richiedere il beneficio.

Quali sono i requisiti di accesso per questi soggetti?

  • Aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI o DIS-COLL;
  • avere un valore ISEE, ordinario o corrente, inferiore a 30.000€;
  • non percepire o non aver percepito una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
  • non essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza;
  • non essere titolari di una pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • non essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015 ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ammontare del beneficio

Il beneficio sarà erogato per tre mensilità: marzo, aprile, maggio 2021 e ciascuna mensilità corrisponderà a 400€, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza pari a:

  • 1 per il primo componente;
  • + 0,4 per ogni componente maggiorenne;
  • + 0,2 per ogni componente minorenni

fino ad un massimo di 2 o, solo nella casistica di nuclei familiari con componenti disabili gravi o non autosufficienti, fino ad un massimo di 2,1.

L’importo, invece, viene fissato a 400€ per coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI o DIS-COLL e rispettano i requisiti di cui sopra.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata all’INPS entro il 31 maggio 2021.

Marica Isola – Centro Studi CGN