Il conguaglio dei modelli 730 integrativi

È terminato, con la scadenza del 25 ottobre, il periodo nel quale i contribuenti potevano presentare una dichiarazione 730/2016 integrativa per far valere un credito per maggiori spese, minori redditi, maggiori imposte versate o trattenute ed un eventuale nuovo sostituto d’imposta. Chiariamo, passo passo, come viene gestito il conguaglio dei modelli 730 integrativi.

Entro lo scorso 10 novembre, i CAF o i Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale hanno dovuto concludere le operazioni trasmettendo le dichiarazioni 730/2016 integrative e le relative comunicazioni 730/4 all’Agenzia delle Entrate, la quale successivamente le metterà a disposizione dei sostituti d’imposta o loro Intermediari (Paghe).

Fanno eccezione, sempre con scadenza al 10 novembre, le comunicazioni 730/4 di due sostituti d’imposta particolari:

  • l’INPS al quale le comunicazioni si trasmettono telematicamente nell’apposita area dedicata del portale INPS riservata a ciascun CAF o Professionista abilitato;
  • soggetti non iscritti nell’apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate, per la ricezione delle comunicazioni 730/4 per via telematica, ai quali l’invio del risultato contabile è effettuato con le vecchie modalità (tramite servizio postale, e-mail, pec, fax o qualunque altro mezzo per far giungere a destinazione la comunicazione).

Nel caso di INPS, considerata la tempistica di elaborazione delle prestazioni da erogare, ai CAF ed ai Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale è consigliato di anticipare la trasmissione delle comunicazioni 730/4 entro il 31 ottobre. Ciò perché l’ente acquisisca ed elabori i dati nei primi giorni di novembre per effettuare il conguaglio, in particolare sulle pensioni, nella rata che sarà erogata a dicembre. Diversamente il conguaglio slitta a gennaio o potrebbe non essere effettuato.

Operazioni di conguaglio a cura del sostituto o suo intermediario paghe

La normativa prevede che le operazioni di conguaglio dei modelli 730 integrativi (tipo 1 per maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario e tipo 3 per cambio sostituto e con maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario) avvenga sulle retribuzioni o sui compensi erogati nel mese di dicembre (criterio di cassa).

Ciò significa che il sostituto d’imposta, che corrisponde le paghe, i compensi e le prestazioni entro la fine del mese di competenza (30 novembre), applicherà il conguaglio nell’erogazione relativa al mese di dicembre.

Diversamente il sostituto d’imposta che invece corrisponde le paghe ed i compensi nel mese successivo a quello di competenza (dal 1° dicembre) applicherà il conguaglio nell’erogazione relativa al mese di novembre.

Le operazioni di conguaglio dovranno comunque concludersi entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza (per l’anno fiscale 2016 sarà il 12/01/2017).

Qualora non sia possibile, in tutto o in parte, effettuare il conguaglio, il sostituto d’imposta o l’Intermediario (paghe) opererà come segue:

  • le somme rimaste a credito del contribuente verranno riportate nelle apposite caselle della Certificazione Unica 2017 e potranno essere richieste a rimborso con la dichiarazione dell’anno successivo;
  • per le somme rimaste a debito, anche dopo la compensazione con eventuali crediti, il sostituto d’imposta (compreso l’INPS) comunicherà al contribuente tali importi invitandolo a procedere all’autonomo versamento tramite modello F24 entro il mese di gennaio.

Ivo Poles – Centro Studi CGN