È possibile rottamare il bollo auto?

Se anche tu in questi mesi hai ricevuto una cartella di pagamento Equitalia per il bollo auto non pagato, allora non puoi non leggere questo breve articolo. Cosa fare dopo che hai ricevuto la cartella di pagamento? Quando si prescrive il bollo auto? È possibile rottamare la cartella di pagamento del bollo auto?

La prima cosa da fare se hai ricevuto una cartella di pagamento Equitalia per il bollo auto non pagato è verificare se effettivamente non hai pagato l’imposta richiesta e se la stessa è già prescritta. Devi sapere che la prescrizione del bollo auto è più breve di quella degli altri tributi. Il bollo auto, infatti, si prescrive in soli tre anni.

In particolare, il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In pratica, se il bollo scadeva nel mese di maggio 2012, il termine dei tre anni parte dal giorno 1 gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2016, ovvero tre anni successivi a quello di scadenza originaria.

Perché si possa compiere la prescrizione, è necessario che l’Agenzia delle Entrate (o Equitalia) non abbia notificato al contribuente alcuna richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento ha la capacità di interrompere la prescrizione del bollo auto.

La cartella di pagamento di Equitalia è un atto che può interrompere la prescrizione del bollo auto, purché la cartella arrivi prima che il bollo sia già prescritto, altrimenti siamo in presenza di una cartella tardiva e illegittima.

Altra cosa importante da sapere! Per il calcolo esatto del termine di prescrizione oltre a considerare tutte le eventuali notifiche interruttive, occorre tenere conto anche delle eventuali proroghe che potrebbero essere intervenute a livello nazionale tramite appositi disposti normativi.

Il bollo auto quindi non è più dovuto se è caduto in prescrizione. Ma cosa fare se il bollo auto non è prescritto? È possibile rottamarlo?

L’articolo 6 del decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, prevede la definizione agevolata dei ruoli e detta le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Il suddetto decreto legge ha infatti previsto che è possibile procedere con la domanda di condono su interessi e sanzioni in tutte le regioni d’Italia. Il bollo auto, sebbene sia un’imposta regionale, rientra a pieno titolo tra le imposte statali e pertanto rientra tra le imposte ammesse alla rottamazione Equitalia.

I contribuenti che decideranno di rottamare il bollo auto presentando l’apposita domanda a Equitalia potranno così godere dello stralcio di sanzioni e interessi di mora, come stabilito dal D.L. 193/2016.

La domanda per chiedere la rottamazione del bollo auto dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017 con le modalità operative previste da Equitalia. Dopo avere presentato la domanda di rottamazione, Equitalia invierà al contribuente l’ammontare della somma da pagare divisa in rate.

Al contribuente che chiede la rottamazione di una cartella di pagamento per il mancato pagamento del bollo auto, così come per altri tributi, è fatto obbligo di non ritardare il pagamento delle rate nemmeno di un giorno, pena la decadenza dalla sanatoria.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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