ISEE 2013: coniugi con diversa residenza e altri casi particolari

Il calcolo dell’ISEE e la compilazione della relativa dichiarazione sono strettamente legati alla  composizione del nucleo familiare. In questo articolo, attraverso alcuni esempi pratici, facciamo chiarezza su uno dei vincoli più comuni caratterizzanti la composizione del nucleo, cioè il matrimonio.

La normativa ISEE da tale punto di vista è alquanto semplice e chiara: “i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano inseriti nello stesso stato di famiglia”, indipendentemente quindi dalla loro residenza.

Qualora invece i coniugi abbiano diversa residenza anagrafica, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, essi saranno considerati sempre parte dello stesso nucleo, identificato sulla base dello stato di famiglia di uno dei due coniugi (c.d. famiglia anagrafica).Tale scelta, presa di comune accordo dagli stessi consorti, ne determinerà anche la residenza familiare per l’intero periodo di validità della dichiarazione ISEE.

Dal punto di vista pratico, pur risultando inseriti in differenti stati di famiglia quindi, i coniugi saranno chiamati a scegliere quale dei due stati di famiglia prendere a riferimento per definire il loro nucleo; successivamente, alle persone presenti nello stato di famiglia prescelto si aggiungeranno il coniuge avente diversa residenza ed eventuali soggetti a suo carico.

L’esempio seguente ci aiuterà a fare maggiore chiarezza.

Francesca e Luca sono sposati. Francesca risiede con la madre Luisa e il padre Vincenzo a Roma mentre Luca risiede con il fratello Antonio a Milano.

Dall’accordo tra i coniugi potrebbero scaturire due ipotesi di nucleo familiare:

  1. Nel caso venga scelto lo stato di famiglia di Francesca, oltre a lei, Luca, la madre Luisa e il padre Vincenzo.
  2. Nel caso venga scelto lo stato di famiglia di Luca, oltre a lui, Francesca, e suo fratello Antonio.

Come già detto in precedenza la scelta dello stato di famiglia di riferimento sarà vincolante per l’intero anno di validità della dichiarazione ISEE.

I coniugi con diversa residenza non saranno considerati più parte dello stesso nucleo solo nei seguenti casi:

  • se vi è separazione legale;
  • se è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio;
  • se è stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
  • se uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli;
  • se è stata proposta domanda di divorzio;
  • se è in corso un procedimento da cui risulta l’abbandono del coniuge.

Le predette situazioni devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

La c.d. “separazione di fatto” non è condizione sufficiente per determinare la divisione dei coniugi nella definizione del nucleo.

La normativa specifica anche che I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il solo criterio anagrafico”.

L’esempio seguente chiarirà maggiormente tale definizione: Maria e Giuseppe sono sposati e hanno stabilito la loro residenza a Milano. Maria e Giuseppe sono a carico ai fini IRPEF dei propri genitori. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto solo da Maria e Giuseppe in quanto, nel considerare il loro nucleo familiare, si farà riferimento esclusivamente al loro stato di famiglia (criterio anagrafico).

Infine, vale la pena sottolineare alcune casistiche particolari ma spesso ricorrenti.

Il coniuge legalmente separato che non trasferisce la propria residenza, risultante ancora inserito nello stato di famiglia d’origine, ai fini ISEE risulterà ricompreso nel nucleo familiare dell’altro coniuge.

Qualora uno dei coniugi, non convivente e non separato legalmente, risulti irreperibile, l’altro coniuge per poter escluderlo dal suo nucleo familiare ISEE dovrà preventivamente denunciare tale situazione alle autorità competenti.

Se uno dei coniugi risulta in convivenza anagrafica (DPR n.223 del 30 maggio 1989, art. 5) ossia ha stabilito la sua residenza in un istituto di cura o in una caserma o in un istituto di detenzione, nel compilare la dichiarazione ISEE occorrerà obbligatoriamente considerare lo stato di famiglia dell’altro coniuge.

Marco Canese – Centro Studi CGN