Il regime forfetario nelle Associazioni sportive dilettantistiche

Una sintesi dei principali benefici previsti dal regime forfetario riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti, condizioni di applicazione e agevolazioni.

Per accedere al regime agevolato occorre esercitare apposita opzione da comunicare alla SIAE competente in base al domicilio fiscale prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende usufruire del regime. L’opzione è vincolante per cinque anni; se nell’esercizio dell’attività l’ente non commerciale inizia attività sottoposte a regimi speciali IVA (es. viaggi e turismo, monopolio) il regime speciale prevale sulle disposizioni della Legge 398/91.

I proventi commerciali per gli enti che aderiscono al regime forfetario non devono superare i Euro 250.000,00 conseguiti nell’anno precedente, secondo il criterio di cassa; il superamento di tale limite comporta l’esclusione dal regime dal mese successivo a quello in cui avviene il superamento. Se l’attività è iniziata in corso d’anno, il limite viene rapportato proporzionalmente al totale dei giorni.

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali e quindi anche per le Associazioni sportive dilettantistiche/Società sportive sono i seguenti:

  • regime ordinario;
  • regime semplificato;
  • regime forfetario di cui all’art. 145, D.P.R. 917/1986;
  • regime forfetario di cui alla Legge 398/91.

 Regime forfetario di cui alla Legge 398/91

È il regime contabile più utilizzato dalle Associazioni e dalle Società sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre; può essere adottato quando si realizzano contestualmente i seguenti  importanti requisiti:

1)   requisito soggettivo

Destinatari di tale regime fiscale sono:

  • le società sportive;
  • le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una Federazione Sportiva Nazionale e/o da un Ente di Promozione Sportiva;
  • associazioni senza scopo di lucro e pro-loco;

La norma prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non affiliate ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un Ente nazionale non possono adottare il regime della Legge 398/91, mentre ciò non succede per le altre associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

2)   requisito oggettivo

I proventi commerciali del precedente periodo d’imposta non devono superare il limite di Euro 200.000,00.

L’opzione per la Legge 398/91 è vincolante per un quinquennio, ma se nel corso di un esercizio si supera il limite di Euro 200.000,00 si applica il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell’evento.

La Legge 398/91 prevede delle agevolazioni:

  • ai fini IVA;
  • b) ai fini delle Imposte dirette;
  • c) ai fini della tenuta dei libri contabili;
  • d) applicazione dell’art. 25, c. 2, della Legge 133/1999 che prevede l’esclusione di alcuni proventi dal reddito imponibile.

Le agevolazioni previste dall’ art. 25, co. 2, Legge 133/99 si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, o da una Federazione Sportiva Nazionale, o da un Ente di Promozione Sportiva che abbia a sua volta optato per la Legge 398/91.

In base a tale legge vengono esclusi dalla base imponibile i seguenti proventi:

  • ricavi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell’art. 108, c. 2-bis, D.P.R. 917/1986; per un massimo di due eventi l’anno e per un ammontare massimo di € 51.645,69 annui.

La Circolare Ministeriale 43/2000 ha fornito dei chiarimenti su quali attività possono essere considerate connesse all’attività istituzionale, considerando tali:

  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • vendita materiale sportivo e gadget;
  • sponsorizzazioni;
  • cene sociali;
  • lotterie.

Le raccolte pubbliche di fondi devono essere effettuate nel rispetto dell’art. 143 c. 3, D.P.R.  917/1986 e cioè devono essere pubbliche, occasionali, effettuate tramite l’offerta di beni o di servizi di modico valore e organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Le associazioni che organizzano una raccolta pubblica di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto da dove risultino tutti i proventi e le spese relative alle raccolte di fondi organizzate. Tali rendiconti per chiarezza contabile vanno riportati in calce al bilancio annuale e allegati al libro verbali assemblee.

Rita Martin – Centro Studi CGN