Omessa presentazione del Modulo RW? Non è sanzionabile

La mancata presentazione del modulo RW del modello Unico non rileva ai fini dell’applicazione delle sanzioni nel caso in cui le informazioni siano in possesso dell’Amministrazione finanziaria. È questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bolzano n. 40/02/2013. Riepiloghiamo la vicenda che ha portato alla sentenza e sintetizziamo le conclusioni a cui sono giunti i giudici.

L’Agenzia delle entrate, in merito, aveva contestato l’omessa compilazione del quadro RW a fronte di alcune movimentazioni di capitali all’estero e, nel contempo, irrogato la sanzione al contribuente per circa 42 mila euro.

Il contribuente, in merito, ha presentato ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Bolzano chiedendo la nullità del provvedimento:

  • per sproporzione delle sanzioni rispetto alla violazione di tipo formale;
  • per falsa applicazione dello Statuto del contribuente che vieta di richiedere informazioni e documenti di cui l’amministrazione finanziaria è in possesso.

In base a quanto precisato dal contribuente, infatti, le movimentazioni finanziarie verso lo Stato estero erano state effettuate da intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato e, quindi, obbligati per legge a inviare tali informazioni all’Anagrafe tributaria.

La Commissione tributaria in esame, nell’accogliere il ricorso presentato dal contribuente, ha ritenuto il comportamento del contribuente non sanzionabile, poiché le movimentazioni hanno riguardato “trasferimenti da e verso l’estero effettuati tramite intermediari finanziari abilitati residenti in Italia e obbligati a inviare tali informazioni alla stessa amministrazione finanziaria”. Pertanto tali dati erano già disponibili all’Amministrazione finanziaria.

Da ultimo, la Commissione tributaria ha ritenuto non irrogabili le sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW se riferite al versamento di un anticipo a titolo di caparra a una ditta tedesca per l’acquisto di un prefabbricato mai perfezionato.

Secondo la Commissione, infatti, la precisazione contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, secondo cui nel quadro RW “non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo di imposta”,  è sempre applicabile anche per movimentazioni effettuate negli anni precedenti.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN