Omesso o irregolare ricevimento di una fattura intracomunitaria: che fare?

Cosa fare se la fattura d’acquisto intracomunitario non arriva o espone un importo inferiore a quello reale? Ecco la risposta.

Il regime IVA che regola i rapporti tra il nostro Paese e gli altri che compongono la UE è contenuto negli artt. dal n. 37 al n. 60 del D.L. n. 331-1993, conv. con modificazioni dalla L. n. 427-1993.

In particolare l’art. 46 tratta della fatturazione delle operazioni intracomunitarie indicando gli adempimenti da svolgere sia all’arrivo di quelle d’acquisto che all’atto dell’emissione di quelle di vendita.

Se l’attesa fattura non arriva, oppure espone un importo diverso da quello dovuto, è bene fare riferimento a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 46 D.L. n. 331-1993, conv. con modificazioni dalla L. n. 427-1993. Tuttavia, per non sbagliare la tempistica, occorre ricordare le disposizioni dell’art. 39, che dispone che gli acquisti intracomunitari di beni, si considerano effettuati:

  • all’atto della spedizione all’acquirente italiano o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza;
  • all’atto degli effetti traslativi della proprietà o costituitivi di diritti reali di godimento sui beni, se non sussistenti all’effettuazione dell’operazione, e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna stessa;
  • alla data della fattura e per l’importo ivi indicato, se emessa anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra;
  • al termine di ciascun mese, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore a un mese solare.

Individuati i momenti in cui un’operazione d’acquisto intracomunitaria deve considerarsi effettuata, si precisa che:

  • l’acquirente italiano che non ha ricevuto la fattura dal fornitore intracomunitario può attenderla entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Trascorso tale termine, entro i successivi 15 giorni (siamo quindi al terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) emetterà la (auto)fattura, in un unico esemplare. Quindi ipotizzando che la spedizione della merce sia avvenuta il 28 luglio 2015, si deve aspettare la relativa fattura fino al 30 settembre (essendo ininfluente la data di arrivo che potrebbe avvenire anche nel mese di agosto); trascorso tale termine la fattura in unico esemplare andrà emessa entro il 15 ottobre;
  • l’acquirente italiano che ha ricevuto regolarmente la fattura dal fornitore intracomunitario, ma per un importo inferiore a quello dovuto, dovrà emettere una (auto)fattura integrativa, entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

A norma dell’art.47 del predetto D.L. n. 331-1993, conv. con modificazioni dalla L. n. 427-1993, le (auto)fatture di cui sopra dovranno essere annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo