Nuovo regime forfettario, l’enigma della cause ostative

La Legge di bilancio 2019 ha ridisegnato l’istituto giuridico del regime fiscale forfettario (art. 1, co. 9-11, L.n. 145/2018) modificando sia i requisiti di accesso che le cause di esclusione. Riepiloghiamo le principali novità.

Per quanto concerne i requisiti di accesso l’intervento normativo di fatto amplia la platea dei potenziali destinatari introducendo l’unico vincolo dei ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente.

Particolarmente ostica, invece, risulta la modifica legislativa per quanto concerne le cause ostative, oggetto di numerose domande durante il recente Telefisco, che delinea le seguenti cause di esclusione per:

  1. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Puntando l’attenzione sulla prima causa ostativa, secondo la norma riformata, la detenzione di una partecipazione in S.r.l. assume rilevanza solo quando ricorrono contemporaneamente le seguenti fattispecie:

  1. Il controllo giuridico e di fatto da parte del contribuente ex art. 2356 del Codice Civile. La locuzione “controllano direttamente o indirettamente” racchiude qualsiasi tipo di influenza sulla società partecipata, sia il controllo di diritto con la maggioranza dei voti esprimibili in assemblea, sia il controllo di fatto in ragione di specifici rapporti, così come il controllo tramite altri soggetti (il socio detiene una partecipazione del 10% nella società, ma tramite una holding detiene un ulteriore 60%).
  2. Lo svolgimento di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” da parte della società a quella del socio titolare di partita IVA che intende applicare il regime forfettario.

Un’interpretazione letterale della norma in commento porta a ritenere la compatibilità tra il regime forfettario e la partecipazione in una SRL quando:

  1. la partecipazione, sebbene sia inquadrabile tra quelle di controllo, riguarda una società che svolge attività diversa da quella svolta dal socio. Per esempio l’artigiano edile che detiene una partecipazione di maggioranza in una società che commercia computer;
  2. la partecipazione è minoritaria, anche se l’attività è similare. Per esempio l’artigiano edile che detiene il 10% di una società che svolge attività di rifiniture edili.

Sembra che il legislatore voglia impedire che una parte del fatturato sia di fatto realizzata dalla società “controllata”, consentendo al contribuente esercente l’attività in forma individuale di evitare il superamento della soglia di 65.000 euro di ricavi.

Tuttavia i maggiori problemi interpretativi si annidano proprio nel termine “riconducibile” adottato dal legislatore, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi durante il Telefisco.

Si discute se si debba ragionare in termini formali volgendo lo sguardo al codice ATECO utilizzato oppure l’analisi debba ricomprendere lo svolgimento di fatto dell’attività. È evidente che il commercialista svolge la sua attività con un codice ATECO differente rispetto al codice una SRL che svolge attività di elaborazione dati di cui è socio. Ma è anche piuttosto lampante che l’attività del centro di elaborazione dati sia riconducibile a quella di commercialista. Trattandosi di una norma con evidenti finalità antielusive, stando ai tecnici del fisco, l’analisi dovrà essere svolta sia in riferimento al codice Ateco sia in ragione dell’attività effettivamente svolta.

La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 2019) e non all’anno antecedente l’ingresso nel medesimo. Un punto interessante da chiarire riguarda l’ipotesi di contemporaneità nello stesso periodo di imposta tra la partecipazione in SRL e il regime forfettario, vale a dire se l’accesso al regime è possibile nelle ipotesi in cui la partecipazione venga ceduta prima dell’inizio della nuova attività in regime forfetario. In occasione del Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha parlato genericamente di cessione prima dell’inizio dell’anno modificando il proprio orientamento che consentiva l’accesso al regime premiale purché la partecipazione fosse ceduta nel corso del periodo d’imposta.

Per quanto concerne, invece, la partecipazione in una società di persone (Snc, Sas e studi associati) la norma già in vigore non ha subito modifiche. Non è necessario che il contribuente possegga una quota di partecipazione in grado di assicurargli il controllo. E non è neppure necessario che l’attività svolta dalla società sia riconducibile a quella esercitata dal contribuente. Il possesso di una quota di partecipazione minoritaria in una società di persone, indipendentemente dall’attività esercitata, rappresenta un impedimento per applicare il nuovo regime forfetario. Anche la figura di socio accomandante della Sas impedisce l’accesso al regime forfettario.

Con tutti i dubbi del caso, partecipare a un’impresa familiare, in qualità di collaboratore, rende l’attività esercitata in autonomia incompatibile con il regime forfettario.

Invece la partecipazione in una società semplice non costituisce causa ostativa in quanto il reddito prodotto da tali società non rientra tra quelli d’impresa.

Per via dell’espresso riferimento alle SRL nonché alle associazioni professionali, la partecipazione in S.p.A, S.a.p.a. e società cooperative non blocca l’adesione al nuovo regime forfettario.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN