Approvato il decreto sul concordato preventivo biennale: adesione entro il 15 ottobre

Grande attesa per il debutto del concordato preventivo biennale. E’ stata approvata dal Consiglio dei Ministri la versione definitiva del cd Decreto Accertamento e Concordato preventivo fiscale che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111.
Si tratta di un importante istituto giuridico che si pone l’obiettivo esplicito di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo. Verrà rivolto ai contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

La novità approvata all’ultimo momento riguarda l’eliminazione del punteggio ISA pari a 8 come requisito minimo di accesso. I motivi sono legati a rendere maggiormente appetibile l’istituto in commento così da “spingere gradualmente tutti i contribuenti che a oggi sono sotto quella soglia (circa il 55% su una platea complessiva di 2,4 milioni di soggetti ISA) a rimettersi in linea con il punteggio che garantisce una certa tranquillità dal punto di vista dell’affidabilità fiscale”. La seconda mozione su cui si è tento discusso, invece, inerente la proposta di indicare un massimo del 10% in più sul livello di reddito rilevato nell’anno precedente, non è stata accolta.

Alla luce delle ultime novità approvate, i requisiti di accesso al nuovo concordato preventivo biennale sono i seguenti:

  • Contribuenti per i quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta antecedente quello di ingresso concordato biennale. D’importo to complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

A questo punto, il calendario fiscale 2024 con un’attenzione particolare al concordato preventivo biennale, risulta essere il seguente:

  • 15 giugno 2024: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione l’applicativo software per l’acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta. Su tali basi informative, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta;
  • 31 luglio 2024: si procederà al versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 senza considerare la proposta di concordato;
  • 20 agosto 2024: si procederà al versamento di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello o.40%;
  • 15 ottobre 2024: sarà il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e per l’adesione al concordato;
  • 30 novembre 2024: in sede di versamento del secondo acconto 2024 si procederà al conguaglio tenendo conto dell’eventuale adesione al concordato

Il differimento al 15 ottobre 2024 della presentazione della dichiarazione dei redditi unitamente all’adesione al concordato riguarda esclusivamente il periodo d’imposta 2023. Per l’anno 2024, il termine di presentazione della dichiarazione ritorna quello ordinario del 30 settembre 2025 per chi presenta la dichiarazione telematica.

Ai fini IVA, viene fissato il principio di neutralità del concordato preventivo biennale. Ne consegue che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato fruiranno:

  • del regime premiale ISA disposto all’art. 9-bis, co. 11, DL n. 50/2017 (indipendentemente dal punteggio Isa raggiunto)
  • non potranno essere soggetti agli accertamenti di cui all’art. 39, DPR 600/73 (accertamento induttivo o analitico-induttivo), salvo il caso intervengano le cause di decadenza del concordato

Ferme restando le cause di decadenza, per i contribuenti che aderiscono viene sancita l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta sempre l’obbligo di emissione della fattura per il versamento dell’IVA, anche se ir elativi ricavi restano ininfluenti.

Numerose sono, infine, le cause di decadenza: per esempio, quella prevista in caso di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, quando dovesse risultare l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo  superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità specificate nel decreto in esame.