Qual è la documentazione richiesta per la detrazione sull’acquisto di veicoli per disabili?

Tra le varie agevolazioni di cui possono usufruire i soggetti disabili, vi è la detrazione in dichiarazione 730 relativa alla spesa per l’acquisto di veicoli, effettuata per conto proprio o per conto di familiari fiscalmente a carico. In questo articolo ci occupiamo della documentazione richiesta ai fini della detrazione in oggetto, che può variare in base alla tipologia di disabilità.

In linea generale la documentazione richiesta è rappresentata da:

  • fattura per l’acquisto del veicolo o per il suo adattamento;
  • autocertificazione attestante che nel quadriennio antecedente la data di acquisto non si è usufruito della medesima detrazione;
  • documentazione medica che attesta la tipologia di disabilità; in assenza della documentazione è possibile anche autocertificare la sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Vediamo nel dettaglio cosa è richiesto:

  • soggetti non vedenti o sordi: è sufficiente una qualsiasi certificazione rilasciata dalla commissione medica, che attesti la disabilità; per lo status di sordo la Legge di riferimento è Legge 381/1970 (Circolare 3/E/2016);
  • soggetti con handicap psichico o mentale: va presentato il verbale di accertamento emesso dalla commissione medica in base alla Legge 104/1992 art.4, da cui si deduce che il soggetto è portatore di handicap grave derivante da disabilità psichica (Circolare 46/E/2001) ovvero certificato che attesta in modo esplicito la gravità della patologia di origine psichico/mentale (Circolare 21/E/2010). È inoltre richiesto il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (Circolare 46/E/2001).
  • soggetti affetti da sindrome di Down: è valida, in questo caso, la certificazione rilasciata dal medico di base (Circolare 21/E/2010) sempre che i soggetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 388/2000 – art.30;
  • soggetti con ridotte o impedite capacità motorie: la certificazione medica deve essere rilasciata dalla commissione medica prevista dalla Legge 104/92, art.4 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra;
  • soggetti con gravi limitazioni alla deambulazione o pluriamputati: la certificazione medica deve essere rilasciata dalla commissione medica prevista dalla Legge 104/92, art.4 o da una commissione medica pubblica; per i pluriamputati nella certificazione deve essere indicata la pluriamputazione e la gravità della menomazione.

Va ricordato che, come chiarito nella Circolare 7/E/2018, i certificati rilasciati dalle commissioni mediche di cui alla D.L. 5/2012, oltre all’invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità, devono attestare anche se sono soddisfatti i requisiti per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili nonché i requisiti per poter fruire della detrazione per acquisto di veicoli.

Sempre la Circolare 7/E/2018 stabilisce inoltre che l’attestazione di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di cui al DPR 495/92 art.381, attesta esclusivamente che il soggetto può aver diritto al parcheggio disabili e non che possa usufruire della detrazione per l’acquisto di veicoli.

Particolare attenzione va posta, quindi, proprio alla documentazione, presentata ai fini della detraibilità della spesa, attestante l’invalidità del soggetto disabile.

Infatti, tali documenti devono certificare:

  • che il soggetto è portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie (Legge 449/97 – art.8);
  • che il soggetto è portatore di handicap psichico o mentale, di gravità tale da riconoscere l’indennità di accompagnamento (Legge 388/2000 – art.30 c.7);
  • che il soggetto è invalido con grave limitazione di deambulazione o pluriamputato (Legge 388/2000 – art.30 c.7);
  • che il soggetto è sordo o non vedente (Legge 488/99 – art.6; Legge 342/2000 – art. 50; Legge 381/1970).

Se il verbale è privo di riferimento normativi, per poter usufruire della detrazione il contribuente deve richiedere l’integrazione o la rettifica del certificato.

Rita Martin – Centro Studi CGN