Dichiarazione IMU: la nuova scadenza entro il 30 giugno 2023 e i soggetti obbligati all’invio

Più tempo per presentare le dichiarazioni IMU per l’anno 2021: il termine slitta infatti al 30 giugno 2023. Chiariamo quali sono i soggetti obbligati all’invio, in quali casi va presentata la dichiarazione e quali sono le caratteristiche del nuovo modello.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU, ovvero trasmetterla telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Ricordiamo che tale scadenza, solo per le variazioni avvenute nel 2021, è differita al 30 giugno 2023 per effetto delle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe 2023.

Con il Decreto del 29 luglio 2022 il MEF ha approvato il Nuovo Modello di dichiarazione IMU, che sostituisce quello precedente di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012,  con le relative istruzioni.

Il principio generale per cui sorge l’obbligo della presentazione della dichiarazione IMU riguarda quei casi in cui vi è una modifica soggettiva e oggettiva che dà luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta. Possiamo affermare che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria nel caso di:

  • riduzioni d’imposta;
  • modifiche che incidono sull’imposta dovuta non esposte nel MUI;
  • fattispecie in cui gli elementi rilevanti non sono acquisiti direttamente dal Comune.

Di seguito alcuni esempi di immobili che godono di riduzioni di imposta per cui si è tenuti a presentare la Dichiarazione IMU:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati;
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati concessi in comodato tra genitori e figli;
  • fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce).

Secondo le nuove Istruzioni non è invece più necessario presentare la dichiarazione IMU per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l’imposta è ridotta al 75 per cento, in quanto i Comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.

Le fattispecie più significative in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento del tributo sono le seguenti:

  • immobile in leasing;
  • immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
  • immobile associato al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;
  • variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
  • acquisizione o perdita nel corso dell’anno dell’esenzione IMU;
  • fabbricato appartenente al gruppo catastale D posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.

Non è necessario l’adempimento per quanto riguarda l’esenzione IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, essendo tale informazione disponibile per il Comune.

Si ricorda che alle esenzioni ordinarie previste in materia di IMU si aggiungono quelle in relazione all’emergenza COVID-19, legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Denisa Mema – Centro Studi CGN