Assegno Unico: conguagli competenze anno 2022 e 2023

Con il Messaggio n. 1947/2023, l’INPS rende noto che ha avviato una serie di rielaborazioni relative alle competenze mensili a partire dal mese di marzo 2022, mediante il ricalcolo degli importi dell’Assegno Unico effettivamente dovuti e delle differenze con gli importi già liquidati nel corso dell’anno 2022.

Questa operazione era già stata menzionata nella Circolare n. 23/2022, con la quale l’Istituto aveva fornito alcune indicazioni sull’attuazione dell’Assegno Unico, prevedendo la possibilità che la rata mensile potesse subire variazioni di importo in relazione all’indicatore ISEE e alla sua possibile variazione a seguito, ad esempio, di nuove nascite.

A partire quindi dal mese di aprile 2023, sono stati messi in atto:

  • conguagli a credito che hanno determinato importi a favore del richiedente;
  • conguagli a debito che hanno individuato casi di somme erogate indebitamente e che quindi saranno oggetto di recupero.

Tra i casi di riconteggio possiamo trovare:

  • gli ISEE difformi: chi ha corretto l’ISEE in tempo riceverà il conguaglio degli importi delle mensilità erogate finora, ricalcolati e adeguati al nuovo indicatore. Chi non ha sanato l’ISEE, invece, avrà diritto alla sola quota minima come in assenza di ISEE e e dovrà restituire gli importi erogati non spettanti;
  • le mensilità pre-parto: se entro 120 giorni dalla nascita, oltre alla presentazione della domanda di Assegno Unico o alla variazione di quella già presentata, viene aggiornato anche l’ISEE, vengono riconosciuti gli importi maggiorati spettanti dal 7° mese di gravidanza sulla base del nuovo valore ISEE ottenuto;
  • nuclei monogenitoriali: la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori (ex art. 4 D.Lgs n.230/2021) non spettava per nuclei monogenitoriali anche in caso di genitore vedovo. Il DL 48/2023, art. 22, concede invece il diritto, laddove richiesto, per 5 anni dal decesso del genitore lavoratore. In tutti gli altri casi dovranno essere restituite le somme non spettanti.
  • reddito di cittadinanza: ricalcolo degli importi per i nuclei percettori di RdC mediante rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore;
  • presentazione ISEE: importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno Unico presentate antecedentemente al 30/06/2022 con relativo ISEE presentato entro ugual data e importi calcolati con importo minimo.

Il ricalcolo dell’Assegno Unico ha coinvolto circa 900mila nuclei familiari, pari al 16% circa della platea dei beneficiari della misura. La mensilità di maggio, quindi, slittata a giugno per l’operazione sopra citata, racchiude in sé tutti gli importi effettivamente spettanti da marzo dello scorso anno, ma che non sono stati erogati perché legati ad una modifica dell’ISEE o della domanda di Assegno Unico fatta in corso d’anno.

Per quanto concerne i conguagli a debito sono state privilegiate le operazioni di compensazione degli importi, ove possibile, con le rate future. Nel caso venisse operata una qualche trattenuta, questa verrà effettuata nel limite del quinto dell’importo della mensilità e non verrà effettuata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

L’INPS invierà un sms o una mail ai cittadini interessati i quali potranno consultare le modalità di ricalcolo sul sito INPS, all’interno del servizio online dell’Assegno Unico, accedendo mediante Spid o CIE.

Barbara Ariola – Centro Studi CGN