Concordato preventivo biennale, agevolazioni e ISEE: conta il reddito effettivo

Il nuovo concordato preventivo biennale si caratterizza per l’accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente per il biennio 2024-2025 in ragione del quale il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni viene predeterminato ai fini delle imposte sui redditi e IRAP (non esplicando effetti, invece, ai fini IVA). Ne consegue che, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati, non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e contributi previdenziali (artt. 19 comma 1 e 30 comma 1 del D. Lgs. 13/2024): ciò significa che, se il reddito effettivamente conseguito nei periodi oggetto di concordato risulta inferiore o superiore, comunque entro i limiti di decadenza, a quello oggetto di adesione, il contribuente non subisce alcuna imposizione o risparmio di imposte.

La regola della rilevanza del reddito concordato trova un’importante eccezione all’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 13/2024 dove si legge che “Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 10”

Secondo la norma appena citata, per il modello ISEE, anno di riferimento 2024, non verranno modificate le regole di calcolo per i titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale. Nel calcolo del reddito di riferimento si terrà conto di quello effettivamente incassato nel corso dell’anno e non di quello concordato.

Il riferimento al reddito effettivo anziché al reddito concordato eviterà distorsioni nell’accesso ai benefici e provvidenze pubbliche per il tramite dell’ISEE. Infatti:

  • quando il reddito oggetto di concordato preventivo biennale è inferiore rispetto al reddito effettivo, il calcolo del modello ISEE avrebbe consentito l’accesso a benefici non spettanti;
  • quando il reddito determinato in sede di concordato è superiore rispetto a quello effettivo, il calcolo del modello ISEE avrebbe escluso dai benefici soggetti che ne avrebbero avuto diritto tenendo conto della reale situazione economica del periodo di riferimento.

Lo stesso principio vale per quanto concerne le deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni di natura fiscale e non, quando vengono determinate in ragione del reddito.

Il reddito concordato sulla base dell’accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente sarà rilevante esclusivamente con riferimento alla determinazione delle imposte dovute.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN