Liquidazione IVA: ampliata la soglia dell’importo minimo del versamento periodico

L’art. 9 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 pubblicato in GU N. 9 del 12-1-2024 ha ampliato la soglia dell’importo minimo del versamento periodico scaturente dalle liquidazioni IVA, prima fissato in 25,82 euro e ora portato a 100 euro.

Nello specifico la norma in analisi ha novellato:

  • sia il comma 4, dell’art. 1, del D.P.R. 100/98 (che interessa i contribuenti che eseguono le liquidazioni mensili) che ora così recita:
    “Entro il termine stabilito nel comma 1 (giorno 16 di ciascun mese n.d.r.), il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l’importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
  • sia il comma 1, lettera a) dell’art. 7, del D.P.R. 542/99 (che interessa i contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali) che ora così recita:
    “l’effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 , e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno“.

In sintesi, DOPO la novella in analisi, che si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, il comportamento dovrà essere il seguente, in base al profilo del contribuente.

Contribuenti mensili

Liquidano mensilmente l’IVA e, se l’importo a debito non supera euro 100, versano il dovuto unitamente a quello del mese successivo.

Ciò vale per tutti i mesi eccetto per la liquidazione di novembre, il cui eventuale debito, qualunque esso sia (ovviamente anche se sottosoglia), va versato, in ogni caso, entro il 16/12.

Nell’ipotesi che la liquidazione del mese di dicembre anno n sia a debito di un importo “sottosoglia” minima (ora di 100 euro) il versamento finirà in Dichiarazione IVA annuale (quindi scadenza 16/03/n+1) e nessun versamento è dovuto se è a sua volta “sottosoglia” rispetto alla Dichiarazione IVA ovvero il dovuto è non superiore ad euro 10,33.

Regole in sintesi:

  • Per la liquidazione di tutti i mesi, da gennaio a ottobre, si dovrà effettuare il versamento IVA solo se il debito è maggiore a 100,00 euro (il debito del mese di riferimento deve tener conto anche del riporto dell’eventuale debito sottosoglia del mese precedente);
  • Per la liquidazione di novembre non vi è alcuna soglia minima (il versamento, se a debito, deve essere fatto per qualunque importo);
  • Per la liquidazione di dicembre si dovrà effettuare il versamento IVA solo se il debito è maggiore a 100,00 euro; nessun riporto deve essere fatto al mese successivo confluendo l’eventuale debito sottosoglia direttamente in Dichiarazione IVA annuale

Contribuenti trimestrali

Liquidano trimestralmente l’IVA e, se l’importo a debito non supera euro 100,00, versano il dovuto unitamente a quello del trimestre successivo. Ciò vale per i primi due trimestri ma non per il terzo, il cui eventuale debito, anche se sottosoglia, qualunque esso sia, va versato in ogni caso entro il 16/12. Il debito IVA del IV trimestre invece, come sempre, deve finire in liquidazione annuale e seguire le relative modalità di versamento.

Regole in sintesi:

  • Per la liquidazione del I e II trimestre si dovrà effettuare il versamento IVA solo se il debito è maggiore a 100,00 euro (il debito del II trimestre deve tener conto anche del riporto dell’eventuale debito sottosoglia del trimestre precedente (comprensivo di eventuali interessi);
  • Per la liquidazione del III trimestre, nel caso in cui chiuda con debito di imposta, si possono verificare due situazioni:
    – Se debito di imposta superiore a 100 euro, il versamento dovrà essere effettuato il 16/11
    – Se debito di imposta pari o inferiore a 100, il versamento è previsto al 16/12
  • Per la liquidazione del quarto trimestre nessuna modifica dovendo transitare direttamente in Dichiarazione IVA annuale.

Si osservi che per i trimestrali occorre tenere in considerazione anche l’effetto interessi dovuti: le istruzioni alla DIA/2024 prevedono infatti che Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro (ovviamente per l’anno di imposta 2023 valeva ancora il limite precedente n.d.r.), comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione.”

Contribuenti trimestrali speciali (art. 74, comma 4 DPR 633/72)

La novella normativa interessa, ovviamente, anche i trimestrali speciali ma per loro si possono applicare gli stessi principi enunciati per i trimestrali ordinari. Per i primi tre trimestri; essi devono infatti versare l’IVA alle scadenze “ordinarie” di un trimestrale seppur con metodologie particolari di calcolo dell’imposta dovuta. Il versamento dell’eventuale debito di imposta del IV trimestre deve avvenire entro il 16/02 con codice tributo 6034 e soggiace invece alle novellate regole: se non superiore a 100,00 euro potrà non essere versato e dovrà comunque confluire nella dichiarazione IVA annuale e versato con le modalità proprie di un debito emerso nel dichiarativo.

Contribuenti con contabilità presso terzi (art. 1, comma 3, DPR 100/1998)

Le disposizioni, sotto un profilo pratico, non hanno riflessi diversi per tali contribuenti posto che l’agevolazione per “contabilità presso terzi” interessa solo la base di calcolo del dovuto in ciascun mese (imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente per determinare il debito di imposta), ma non i versamenti mensili che seguono l’iter ordinario mentre il conguaglio viene effettuato in dichiarazione annuale.

Contribuenti con “IVA per cassa” (art. 32-bis D.L. 83/2012)

Per tali contribuenti si applica quanto già visto per i contribuenti trimestrali o mensili posto che, anche per i contribuenti “IVA per cassa”, quello che cambia è solo la modalità di calcolo dell’IVA dovuta rimanendo le modalità di versamento e relativi termini immutati.

Effetti delle modifiche sulla LIPE 2024:

Le modifiche normative impattano anche sulla LIPE 2024, infatti le relative istruzioni hanno modificato, riscrivendolo, il Rigo VP7 – Debito periodo precedente non superiore a 100 euro ove come da istruzioni va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 100 euro.

Ellis Asquini – Centro Studi CGN