Il principio è noto: la detrazione d’imposta degli oneri nonché la deduzione dal reddito complessivo inseriti nel Modello 730/2025 spettano solo se queste sono rimaste effettivamente a carico del contribuente. Cosa accade quando la spesa detraibile o deducibile viene rimborsata, anche l’anno successivo alla presentazione del modello dei redditi?
Uno degli errori più frequenti che si riscontra in sede di controllo delle dichiarazioni è proprio la mancata analisi del disallineamento che si produce quando alcune spese che danno luogo a detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito vengono rimborsate da vari enti e casse assistenziali. In seguito alle comunicazioni da parte degli enti eroganti, l’Agenzia delle Entrate non è in grado di stabilire la condotta del contribuente, vale a dire:
- se il contribuente ha indicato le spese al lordo del rimborso ottenuto;
- oppure le ha già considerate al netto del rimborso.
Per questa ragione i rimborsi vengono proposti in automatico nella dichiarazione precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
Quando il rimborso si riferisce agli anni precedenti, se il contribuente ha indicato nell’anno di riferimento la spesa detraibile al lordo, il rimborso ricevuto dall’ente rappresenta una componente reddituale che deve essere indicata nel quadro M, sezione I dedicata ai redditi soggetti a tassazione separata:
In tale sezione, vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto ad una detrazione. Tra gli esempi più diffusi, le stesse istruzioni riportano i seguenti casi:
- i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei sopra menzionati contributi;
- la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie o per le quali spetta la detrazione rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali spetta la detrazione d’imposta
Ciò premesso, nel rigo M3 è necessario indicare:
- colonna 1 (Tipo) uno dei seguenti codici:
- codice “1” per le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri detratti in anni precedenti;
- codice “2” per i contributi erogati relativi ad interventi per il recupero edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti.
- colonna 2 (Anno) l’anno d’imposta nel quale si è fruito della detrazione per il codice 1 di col.1 e l’anno in cui è stata sostenuta la spesa per il codice 2 di col.1;
- colonna 3 (Reddito) l’importo percepito a titolo di rimborso (non l’ammontare della detrazione)
- colonna 4 (Opzione tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria
I rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo vanno indicati in M4:
In questa parte si indicano le somme rimborsate di oneri dedotti dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti che nell’anno per il quale si presenta la dichiarazione sono appunto stati rimborsati.
In questo caso va inserito l’importo effettivamente rimborsato.
Tra gli esempi da considerare, vi rientrano i contributi IVS e del Professionista senza cassa a credito oggetto di compensazione orizzontale; in caso di impresa familiare ogni collaboratore iscritto alla gestione IVS compila il proprio quadro M per la quota di credito IVS spettante e compensata con altri debiti tributari, anche nel caso in cui il credito IVS sia compensato con un debito IVS del titolare.
Il rigo si compila specificando:
- nella colonna 1, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella colonna 2, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
La scelta tra tassazione separata oppure ordinaria viene effettuata tendendo conto del regime più favorevole per il contribuente.
Con l’istituzione delle parti M 3 e M 4 è stata eliminata la sezione II del Quadro D e quindi i righi D6 e D7 relativi ai redditi soggetti a tassazione separata del modello 730 dell’anno precedente.
Quando, invece, il contribuente ha considerato in dichiarazione la spesa detraibile o deducibile già al netto del rimborso ricevuto, quest’ultima componente non costituisce reddito e non deve essere considerata in sede di mod. 730/2025, quadro M.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN