730/2025 e Cartelle: rimborsi a compensazione forzata

Il riordino del sistema della riscossione (ex D. Lgs. 110/2024) impatta anche sui rimborsi a cura dell’Agenzia delle Entrate derivanti dalla presentazione del Modello 730/2025 superiori a 500 euro. L’Agenzia delle Entrate, infatti, prima di procedere al rimborso (anche da 730) è tenuta a verificare l’esistenza di eventuali cartelle notificate a carico del contribuente, adottando un’apposita procedura che impone al contribuente la compensazione tra le partite a debito e a credito.

Il nuovo art. 28/ter del DPR 602/1972 introdotto dall’art. 16 del D. Lgs. 110/2024 stabilisce la nuova procedura che l’Agenzia dovrà mettere in atto in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, che è possibile sintetizzare nelle seguenti fasi:

  1. l’Agenzia delle Entrate (ADE) verifica se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
  2. in caso di esito positivo, l’Agenzia trasmette in via telematica apposita segnalazione all’Agente della riscossione (ADE-R) che ha in carico il ruolo;
  3. ricevuta la segnalazione, l’Agente della Riscossione (ARE-R) notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta;
  4. in caso di accettazione della proposta, l’Agente della riscossione movimenta le somme e le riversa, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo;
  5. in caso di rifiuto della già menzionata proposta (o di mancato tempestivo riscontro alla stessa) cessano gli effetti della sospensione e l’Agente della riscossione comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione;
  6. in quest’ultimo caso, le somme restano a disposizione dell’Agente della Riscossione (ADE-R), fino al 12 dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

Quest’ultimo passaggio assume particolare rilevanza rispetto a quanto avveniva in passato quando l’Agenzia Riscossione si limitava a comunicare che non aveva ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione con relativa cessazione degli effetti della sospensione.

Precedentemente, l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso (anche da 730), verificava l’esistenza di eventuali debiti iscritti a ruolo a carico del contribuente e in presenza di cartelle esattoriali scadute, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADE-R) proponeva al contribuente una compensazione volontaria tra il credito derivante dal rimborso e il debito esistente (se il debito è di ammontare superiore a 1.500 euro).

Il contribuente poteva:

  • accettare la compensazione, estinguendo parzialmente o totalmente il debito;
  • oppure rifiutarla, ricevendo l’intero rimborso, ma rischiando l’attivazione di procedure esecutive da parte dell’ADE-R.

Con la nuova procedura, la compensazione assume carattere forzato nel senso che di fronte a un eventuale rifiuto da parte del contribuente, le somme restano a disposizione dell’Agenzia fino al 31 dicembre dell’anno successivo per consentire all’ADE-R di concludere le azioni esecutive che porteranno a soddisfarsi sul credito disponibile.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN