Bonus donne: domande all’INPS dal 16 maggio

Allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel periodo settembre 2024 – dicembre 2025.
Con Circolare del 12 maggio, n. 91, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione dell’esonero contributivo.
L’esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. È, invece, esclusa la Pubblica Amministrazione.

L’agevolazione, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 650 euro mensili, spetta per le sole assunzioni a tempo indeterminato, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell’assunzione:

  • siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato con contratto della durata di almeno 6 mesi ovvero che negli ultimi 6 mesi non abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito superiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (5.500 euro in caso di lavoro autonomo, e di 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative);
  • risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, individuati annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I benefici non si applicano:

  • per le assunzioni a tempo determinato;
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
  • ai rapporti di lavoro domestico;
  • ai rapporti di lavoro di apprendistato;
  • per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato;
  • per le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis D.L. n. 50/2017;
  • alle “impresa in difficoltà”;
  • ai soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare (c.d. clausola Deggendorf).

L’agevolazione risulta, invece, applicabile:

  • per i rapporti di lavoro part-time, con conseguente riproporzione del limite massimo mensile di incentivo fruibile;
  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

 

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti L’esonero contributivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

 

La durata dell’esonero è pari a 24 mesi.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nella ZES, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi dell’UE L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea. Pertanto, la misura trova applicazione per le assunzioni effettuate nel periodo 31 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.

 

N.B. la domanda di riconoscimento dell’esonero deve essere effettuata prima di procedere all’assunzione.

 

La durata dell’esonero è pari a 24 mesi.

 

I datori di lavoro:

·         non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità operativa o produttiva;

·         non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato di donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro L’esonero contributivo è applicabile alle assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.

 

La durata dell’esonero è pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

 

Con riferimento alla misura dell’incentivo, l’Inps ha precisato che per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ai sensi dell’articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015;
  • delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, comprese quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (ULA);
  • l’ammontare dell’agevolazione fruibile non può superare il 50% dei costi salariali.

Viene chiarito che non sono ostativi al riconoscimento di entrambi gli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Il datore di lavoro richiedente l’esonero deve inoltrare all’Inps la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”. Il modulo è disponibile sul sito istituzionale dal 16 maggio 2025.

 La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati, mentre per l’esonero donne residenti nella ZES l’istanza può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

In particolare, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’Inps fornisce l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Invece, nell’ipotesi in cui l’istanza di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC o a mezzo posta elettronica ordinaria, con la quale invita il soggetto interessato all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni. L’inosservanza del termine determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Infine, l’Inps ha istituito appositi codici causale per esporre correttamente nei flussi Uniemens la fruizione degli incentivi e il relativo recupero.

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato