Con Circolare del 12 maggio scorso, n. 90, l’Inps ha fornito le istruzioni operative al fine dell’applicabilità dell’esonero contributivo a favore di datori di lavoro che, nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, assumano lavoratori a tempo indeterminato o trasformino contratti a tempo indeterminato. L’Istituto rende dunque applicabile la normativa introdotta dall’articolo 22 del Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).
L’esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. È, invece, esclusa la Pubblica Amministrazione.
L’agevolazione, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 500 euro mensili, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Il limite massimo dell’esonero è innalzato a 650 euro mensili per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cd. ZES Unica per il Mezzogiorno), per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, fino al 31 dicembre 2025.
Entrambe le misure riguardano soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (il rispetto di tale requisito è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata).
I benefici non si applicano:
- per l’assunzione/trasformazione di personale con qualifica dirigenziale;
- ai rapporti di lavoro domestico;
- ai rapporti di lavoro di apprendistato;
- per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche a tempo indeterminato;
- quando, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Le agevolazioni risultano, invece, applicabili:
- in caso di rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione/trasformazione incentivata, purché il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- per i rapporti di lavoro part-time, con conseguente riproporzione del limite massimo mensile di agevolazione fruibile;
- ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Con riferimento alla misura degli incentivi (500 euro/650 euro mensili), l’Inps precisa che per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento rispettivamente la misura di 16,12 euro (€ 500/31) ovvero di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La fruizione delle agevolazioni è subordinata al rispetto:
- dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ai sensi dell’articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015;
- delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, comprese quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per il solo incentivo ZES sono previste ulteriori condizioni:
- necessita dell’autorizzazione della Commissione europea per la sua operatività (avvenuta il 31 gennaio 2025);
- l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali;
- sono escluse dall’applicazione del beneficio le “impresa in difficoltà”;
- sono esclusi i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare (c.d. clausola Deggendorf);
- l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto (ULA).
Inoltre, i datori di lavoro:
- non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Viene chiarito che non sono ostativi al riconoscimento di entrambi gli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.
Casi particolari in cui può essere applicato l’esonero:
- qualora il lavoratore sia assunto part-time da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
- l’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in caso di trasferimento d’azienda con proseguimento del rapporto di lavoro con il cessionario.
Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi deve inoltrare all’Inps la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.
Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati, mentre per l’esonero giovani ZES l’istanza può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
In particolare, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’Inps fornisce l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Invece, nell’ipotesi in cui l’istanza di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC, o a mezzo posta elettronica ordinaria, con la quale invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni. L’inosservanza del termine determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.
Infine, l’Inps ha istituito appositi codici causale per esporre correttamente nei flussi Uniemens la fruizione degli incentivi e il relativo recupero.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato