Bonus ZES: assunzioni agevolate di over 35 per le aziende del mezzogiorno

I datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che, nel periodo settembre 2024 – dicembre 2025, assumono lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo a tempo indeterminato da impiegare (sede di lavoro effettiva del nuovo assunto) in una delle 8 Regioni ZES, possono accedere ad un’agevolazione.
Le modalità attuative del cosiddetto Bonus ZES, introdotto dal Decreto Coesione (D.L. n.  60/2024) con la finalità di rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), sono state definite dal Decreto interministeriale del 7 gennaio 2025.
L’esonero spetta con riferimento:

  • ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi;
  • ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente della medesima agevolazione.

N.B. La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (120 – 130%).

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto:

  • della regolarità contributiva (DURC);
  • delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, comprese quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015;
  • dei limiti delle risorse autorizzate per la fruizione dell’esonero;
  • delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027;
  • del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Inoltre, sono previste condizioni particolari in merito ad eventuali licenziamenti effettuati prima o dopo l’applicazione dell’agevolazione.

In particolare, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che:

  • nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
  • nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata non effettuino il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’agevolazione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Eventuali licenziamenti in tal senso comportano la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita domanda all’Inps, esclusione in via telematica, nei modi e termini che saranno forniti dall’Istituto stesso.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

I datori di lavoro che eventualmente beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Si attende, dunque, la pubblicazione delle istruzioni operative Inps ai fini della concreta applicabilità dell’agevolazione.

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato