Concordato Preventivo: come il Fisco calcola reddito/Irap 2025 – 2026

È stata pubblicata la nota metodologica per il calcolo della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025 – 2026. L’Agenzia delle Entrate mette in chiaro i criteri attraverso il D.M. 28 aprile 2025 con l’allegato 1 per i soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024. La prima novità che emerge è l’assenza di indicazioni per i soggetti in regime forfettario (ex L. n. 190/2014) i quali non sono più coinvolti sebbene manchi ancora l’ufficialità in quanto la loro esclusione è contenuta nel decreto correttivo ancora in fase di approvazione.

Il percorso metodologico che porta alla proposta di concordato per il secondo biennio si articola in alcuni passaggi che prendono in considerazione il reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d’imposta 2024) proiettandolo in ragione dei seguenti parametri che tengono conto:

  • dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • della valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • del confronto con valori di riferimento settoriali;
  • del criterio di formulazione base Irap;
  • della rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Il decreto (art. 4) riprende le circostanze eccezionali in presenza delle quali è prevista la cessazione del CPB (ex art. 19, comma 2, D. Lgs. 13/2024) in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato rappresentati da:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

  1. danni ai locali destinati all’attività’ d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d) cessione in affitto dell’unica azienda;

e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Gli eventi straordinari sono tenuti in considerazione per l’adeguamento della proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.  In ragione di tali eventi, la proposta concordataria inerenti i redditi e il valore della produzione netta possono subire una riduzione nelle seguenti misure:

  • in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari a cui ci si riferisce sono quelli riconducibili alle situazioni eccezionali descritte nella precedente tabella, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, comunque, in data antecedente all’adesione al concordato.

Gli abbattimenti nelle misure percentuali descritte sono calcolati automaticamente dal software applicativo del Cpb, sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente stesso in sede di dichiarazione.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN