In tema di noleggio di attrezzature in ambito internazionale, è il caso di segnalare la recente Risposta ad Interpello n. 117/2025 che ha offerto una interessante ricostruzione della disciplina, non senza qualche sbavatura.
Il caso è quello della società cooperativa Alfa con sede in Italia la quale ha stipulato un contratto di noleggio con la società di logistica Beta S.L. con sede in Spagna. Il contratto in vigore tra le parti ha come oggetto il noleggio delle casse e dei pallet in plastica che Alfa utilizza per il trasporto della frutta in Spagna, presso i suoi clienti.
In sostanza, Alfa corrisponde ad una società estera un compenso a fronte di un noleggio di attrezzature.
Si pone il problema di valutare se la società estera debba assoggettare a tassazione in Italia detto reddito e, soprattutto nell’angolo visuale della società italiana, se sia dovuta l’applicazione di una qualche ritenuta alla fonte.
Il punto di partenza del ragionamento si fonda sul principio di tassazione su base territoriale dei soggetti non residenti:
- l’art. 151 del Tuir, infatti, prevede che le società non residenti sono assoggettate a tassazione solamente sui redditi prodotti in Italia;
- in base all’art. 151 le società non residenti sono assoggettate a tassazione sulle varie categorie reddituali come i privati e gli enti non commerciali;
- l’elenco dei redditi prodotti in Italia dai non residenti è contenuto nell’art. 23 del Tuir.
In particolare, l’art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, annovera “i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso”.
Si noti come il presupposto impositivo emerga solo se i beni si trovano in Italia.
L’art. 25 co. 4 DPR 600/1973 prevede che “E’ operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti”.
Il DPR 600/73, pertanto, coerentemente con il Tuir, prevede la ritenuta solo in caso di attrezzature utilizzate in Italia.
La Risposta 117 ricorda, tuttavia, la superiorità del dettato convenzionale, pur confermando che l’applicazione della disciplina convenzionale da parte del sostituto è facoltativa, ben potendo il contribuente spagnolo presentare istanza di rimborso al Centro operativo di Pescara.
La norma di riferimento è l’art. 7 par. 1 della Convenzione tra Italia e Spagna che esclude la tassazione in Italia della società spagnola in assenza di una stabile organizzazione nel nostro Stato.
Il par. 5, tuttavia, fa salve le previsioni di dettaglio contenute nel trattato che presentano un carattere derogatorio.
In particolare, l’art. 12 relativo ai canoni annovera la casistica dei compensi “per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche” e prevede una ritenuta massima dell’8%.
Invero, la Convenzione prevede la tassazione nella forma prevista dal Paese della fonte (nel nostro caso Italia) ed abbiamo visto che la tassazione avviene mediante ritenuta a titolo di imposta.
Se il cliente committente (soggetto pagante) fosse un privato, e non sostituto di imposta, la società spagnola dovrebbe presentare il modello Redditi in Italia liquidando una IRES dell’8%.
Operativamente, nel quadro RN, rigo RN7, la società spagnola dovrà indicare in colonna 2, l’aliquota del 8%.
La sbavatura della risposta attiene al fatto che non è in alcun modo indagato se l’utilizzo dell’attrezzatura avvenga in Italia o all’estero. Al riguardo, la Circolare 12/12/1981, n. 42 ha previsto che si deve valutare un criterio di prevalenza. L’unico passaggio che riporta l’Agenzia segnala infatti che “Da quanto dichiarato in istanza e da quanto è possibile evincere dal contratto, emerge che Alfa corrisponde a Beta i canoni per la locazione delle casse e dei pallet che riempie in Italia dei prodotti che verranno consegnati al distributore per la successiva spedizione in Spagna.” Secondo l’Ufficio “Risulta, quindi, integrato il requisito di territorialità in Italia ai fini degli articoli 25 del D.P.R. n. 600/1973 e 23, comma 1, lettera f), del TUIR.”
Redazione Fisco7