Il D.Lgs. 1/2024 ha introdotto un’importante semplificazione: dall’anno d’imposta 2024, chi corrisponde compensi a professionisti in regime forfettario o di vantaggio è dispensato dall’invio della CU, poiché i dati reddituali vengono acquisiti dall’Agenzia tramite Sistema di Interscambio (SdI). Dalla data del 1° gennaio 2024, infatti, anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
Tuttavia, per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per i medici di continuità assistenziale operanti in convenzione, la fattura elettronica non si applica. A essi si continua a rilasciare il foglio di liquidazione dei corrispettivi previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1974, documento che, come facilmente intuibile, non transita nel Sistema di interscambio (SdI).
Poiché questi compensi non sono tracciabili telematicamente, l’esonero previsto dal nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del DPR 322/1998 non si estende a tali soggetti. Di conseguenza, le aziende che corrispondono compensi a tali soggetti devono emettere e trasmettere la Certificazione Unica.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito questo chiarimento con la Risposta a interpello n. 132 dello scorso 13 maggio 2025 confermando la correttezza della prassi seguita da un’Azienda Sanitaria Provinciale (interpellante), che ha continuato a spedire le Certificazioni Uniche ai medici anche nel 2025 per certificare i compensi del 2024.
Nella domanda di interpello l’Azienda Sanitaria Provinciale aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse legittimo non emettere la certificazione unica 2025 per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati nel corso del 2024.
La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti dall’invio della Certificazione Unica, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite la fatturazione elettronica. I medici però, come già anticipato, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica ed il foglio di liquidazione per loro è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili.
Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SDI) e non è accessibile in automatico dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità. Ecco perché per l’Agenzia delle Entrate permane l’obbligo di inviare la CU ai medici convenzionati in regime forfettario.
Come compilare la CU 2025
Dopo il suddetto chiarimento, l’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che le strutture sanitarie che liquidano compensi ai medici convenzionati forfettari devono compilare la CU come segue:
- Punto 4: indicare il compenso lordo corrisposto.
- Punto 6: inserire il codice 25 (nuovo codice che sostituisce il 24) per i compensi forfettari non soggetti a ritenuta in assenza di e-fattura.
- Punto 7: riportare l’importo non assoggettato a ritenuta.
- Punto 8: evidenziare la differenza tra il lordo e gli importi esclusi da ritenuta.
Molti enti, confidando nell’esonero, non hanno inviato la CU ai propri medici convenzionati entro il termine del 18 marzo 2025.
Quali sono gli effetti sul versante sanzionatorio? L’Agenzia delle Entrate, consapevole dell’incertezza normativa, ha richiamato l’art. 10 dello Statuto del contribuente: le strutture di controllo valuteranno caso per caso l’eventuale disapplicazione delle sanzioni, evitando penalità automatiche per ritardi o rettifiche motivate da errore interpretativo.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fissa un principio: per i medici convenzionati SSN in regime forfettario l’obbligo di Certificazione Unica rimane. Le aziende sanitarie devono quindi verificare di aver trasmesso tempestivamente le CU o procedere a invio/integrazione senza timore di sanzioni automatiche, poiché l’esonero introdotto dal D.Lgs. 1/2024 non si applica in assenza di fatturazione elettronica.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN