Scissione mediante scorporo: possibile anche verso società già esistenti

La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023, art. 9, comma 1, lett. e) ha previsto l’introduzione di una disciplina fiscale specifica per la scissione parziale, come delineata dall’art. 2506.1 del Codice civile, senza impatti negativi sulla finanza pubblica.

Il nuovo articolo, introdotto con il D.lgs. 119/2023 e in vigore il 5 luglio 2024, definisce la scissione mediante scorporo come l’operazione con cui una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più nuove società, ricevendo in cambio le relative partecipazioni, pur continuando la propria attività. Tale operazione non è ammessa per le società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo.

Anche se la norma, a una prima lettura, sembra circoscrivere l’operazione alle sole società di nuova costituzione, l’orientamento prevalente in dottrina e nella prassi ha riconosciuto la legittimità dello scorporo anche verso società già operative al momento dell’atto.

Inizialmente, la formulazione letterale della norma aveva portato a considerare lo scorporo verso una società preesistente come un conferimento. Il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 209/2023, ha tuttavia precisato che non sussistono ragioni giuridiche per escludere le società preesistenti dalla possibilità di essere destinatarie dello scorporo.

Secondo il Consiglio, l’articolo 2506.1 c.c. non va interpretato rigidamente. La norma è stata infatti introdotta per recepire la direttiva UE 2019/2121, che disciplina le scissioni transfrontaliere, includendo anche la possibilità dello scorporo. Di conseguenza, è legittimo ritenere ammissibile anche una scissione mediante scorporo verso società già esistenti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa generale.

Tuttavia, se la società beneficiaria preesistente non è interamente controllata dalla scissa, e non si configura un’ipotesi in cui il rapporto di cambio sia irrilevante, si applicano le regole ordinarie previste dagli articoli 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., come stabilito dall’art. 2506-ter, comma 3.

L’estensione dell’istituto anche alle operazioni “domestiche” è coerente con l’intento del legislatore europeo, che ha evitato di affrontare esplicitamente il tema dello scorporo verso società preesistenti per non complicare l’armonizzazione normativa tra gli Stati membri, soprattutto in relazione alla determinazione del rapporto di cambio tra le partecipazioni della società scissa e quelle dei soci della beneficiaria.

In conclusione, la scissione mediante scorporo, secondo quanto previsto dal nuovo art. 2506.1 c.c., si configura come uno strumento moderno e versatile di riorganizzazione aziendale, applicabile – secondo l’interpretazione più accreditata – anche nei confronti di società già costituite, andando oltre una lettura meramente testuale della disposizione.

 

 

 

Enrico Cusin – Centro studi CGN