La scissione mediante scorporo

In data 22 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs. n. 19/2023, recante attuazione della Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. In particolare, l’art. 51, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 19/2023 ha introdotto il nuovo art. 2506.1 del Codice Civile, disciplinante la fattispecie della scissione mediante scorporo.

Con la norma in commento, il legislatore ha previsto la possibilità di assegnare una parte del patrimonio aziendale della società scissa o scorporanda ad una o più società di nuova costituzione, attribuendo le relative partecipazioni non già ai suoi soci, bensì a sé stessa, con prosecuzione della propria attività.

Da notare che la partecipazione a tale forma di scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo. L’assegnazione di parte del patrimonio può aver ad oggetto non solo rami d’azienda, ma anche singoli asset, quali ad esempio beni immobili, beni mobili di ogni tipo, strumenti finanziari, proprietà intellettuali, etc. In buona sostanza, si tratta di una “particolare” forma di scissione parziale in favore di new-co.

Per espressa previsione normativa (cfr. 2506-bis, comma 4, ultimo periodo del Codice Civile, come introdotto dall’art. 51, comma 3, lett. b), D.lgs. n. 19/2023), il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 7 dell’art. 2501-ter, comma 1 del Codice Civile, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.
L’assenza di un rapporto di cambio, pertanto, conduce l’Organo amministrativo della società scissa a redigere un progetto di scissione mediante scorporo che non contenga:

a) il rapporto di cambio delle azioni o quote e la previsione dell’eventuale conguaglio in denaro, in deroga all’art. 2501-ter, comma 1, n. 3) del Codice Civile;

b) le modalità di assegnazione delle azioni o quote della/e beneficiaria/e di nuova costituzione, in deroga all’art. 2501-ter, comma 1, n. 4) del Codice Civile;

c) la data a decorrere dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili, in deroga all’art. 2501-ter, comma 1, n. 5) del Codice Civile;

d) il trattamento eventualmente riservato ai titolari di particolari categorie di azioni o di titoli diversi dalle azioni, in deroga all’art. 2501-ter, comma 1, n. 7) del Codice Civile. Non sono inoltre richieste né la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., né le relazioni previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. (cfr. art. 2506-ter, comma 3 del Codice Civile, come modificato dall’art. 51, comma 3, lett. c), n. 1 del D.lgs. n. 19/2023).

Altra novità di rilevo riguarda la non applicazione alla scissione mediante scorporo del diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 del Codice Civile; tale previsione, contenuta nel sesto comma dell’art. 2506-ter del Codice Civile, è stata inserita ad opera dell’art. 51, comma 3, lett. c), n. 2) del D.lgs. n. 19/2023.

Viene pertanto inibita la facoltà di recesso per i soci della società scorporanda che non abbiano consentito all’operazione, alla luce della sostanziale assenza di variazioni patrimoniali per la scissa e della conseguente mancanza di riduzione di valore per i suoi soci.

L’introduzione dell’istituto della scissione mediante scorporo costituisce, pertanto, un’alternativa rispetto all’operazione di conferimento per le società che vogliano trasferire rami d’azienda o singoli asset ad altre società di nuova costituzione regolate dal diritto interno.

Sul piano pratico, nonostante le differenze giuridiche e procedurali esistenti tra i due istituti, con le operazioni di scissione mediante scorporo e di conferimento si addiviene al medesimo risultato sostanziale, nel senso che l’aggregato patrimoniale oggetto dell’operazione fuoriesce dalla sfera patrimoniale del soggetto dante causa e viene sostituito da una partecipazione al patrimonio del soggetto avente causa che lo riceve.

Dott. Alessandro Braggion – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Senior Partner Studio SIRRI GAVELLI ZAVATTA & ASSOCIATI