Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n° 6447 del 23 aprile 2024, ha fornito dei chiarimenti volti a delineare con maggior precisione l’ambito soggettivo di applicazione della misura del Social Bonus.
In cosa consiste il Social Bonus?
L’art.81 del decreto legislativo n° 117/2017, meglio conosciuto come Codice del Terzo Settore, ha introdotto un credito d’imposta in favore di:
- persone fisiche;
- enti che non svolgono attività commerciali;
- tutte le imprese.
Con il termine “tutte le imprese”, deve intendersi le imprese che, a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, abbiano effettuato erogazioni liberali destinate e utilizzate per finanziare il recupero delle seguenti categorie di beni assegnate agli Enti del Terzo Settore (Ets):
- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Tali beni dovranno essere utilizzati dagli Ets in via esclusiva, per lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale non commerciali, contemplate dall’art.5 del d.lgs. 117/2017.
A quanto ammonta il credito d’imposta?
- 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- 50% per le erogazioni liberali effettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
- 50% per le erogazioni effettuate da enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile.
La nota del Ministero del Lavoro, puntualizza che il possesso della qualificazione soggettiva (art.4 comma 1 d.lgs. 117/2017) da parte dell’ente beneficiario delle erogazioni liberali, in relazione alle quali viene riconosciuto il social bonus, ha rilevanza sotto il profilo della legittima fruizione del credito di imposta da parte delle persone fisiche e giuridiche che effettuano le suddette erogazioni in favore dell’ente beneficiario.
In altri termini, si ritiene necessario che la qualificazione soggettiva di Ente del Terzo Settore da parte del soggetto beneficiario dell’erogazione liberale debba sussistere:
- al momento della presentazione dell’istanza per la partecipazione ai progetti di recupero dei beni ammessi al social bonus;
- alla data di approvazione del provvedimento di approvazione dei suddetti progetti.
Tale qualificazione soggettiva deve perdurare per l’intero periodo di realizzazione del progetto di recupero.
Come beneficiare del Social Bonus?
Per consentire alle persone fisiche o giuridiche che hanno effettuato erogazioni liberali in favore degli Enti del Terzo Settore di beneficiare del “social bonus”, i medesimi Enti sono tenuti a presentare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format presente sulla piattaforma del Ministero del Lavoro e allegando la documentazione prevista.
Ciascun Ente può presentare l’istanza di partecipazione alla procedura entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:
- dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’ente proponente e agli eventuali partner;
- scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner;
- almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento;
- scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da svolgere;
- computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
- cronoprogramma degli interventi;
- copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN