Spunti per la Revisione legale del Rendiconto finanziario

Il Rendiconto finanziario sintetizza i flussi finanziari di un’impresa di un certo periodo temporale ed è oggetto di specifiche verifiche da parte del revisore e del collegio sindacale incaricato della revisione.
Con la riforma societaria portata dal D.Lgs. n. 139/2015, è stato introdotto l’art. 2425 ter del c.c. che riguarda il Rendiconto finanziario, che costituisce uno dei documenti che formano il bilancio.

Art. 2425-ter Rendiconto finanziario:

Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

Il principio contabile che ne disciplina i criteri per la redazione e la presentazione in forma scalare è l’OIC10.

Il Rendiconto finanziario, al momento, è un prospetto obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Esso fornisce, seppur sinteticamente, informazioni sulla dinamica finanziaria della società, alla fine di un certo periodo temporale.
Pertanto esso rappresenta complessivamente i valori dei flussi di impieghi e fonti di disponibilità liquide a una certa data, e si differenzia quindi dal cash flow che invece mostra l’andamento della liquidità aziendale lungo un certo periodo di tempo.

Nel rendiconto finanziario, l’ammontare dei flussi delle disponibilità liquide sono suddivisi in:

  • flussi finanziari dell’attività operativa (reddituale);
  • flussi finanziari dell’attività di investimento;
  • flussi finanziari dell’attività di finanziamento (ivi comprese quelle con soci).

L’indicatore principale è certamente quello reddituale, perché rappresenta il primo dato basilare della misura in cui l’attività caratteristica nel suo complesso genera disponibilità liquide per remunerare il capitale proprio e quindi autofinanziamento.
Nella prassi il flusso di gestione reddituale è rappresentato col metodo indiretto e cioè rettificando il risultato d’esercizio in modo che i flussi economici e reddituali esprimano il loro aspetto finanziario.
Visto che il prospetto di rendiconto finanziario fornisce dati sui flussi finanziari aziendali, la cui importanza è accresciuta con l’introduzione nel nostro ordinamento del c.d. Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14-2019), il predetto documento dovrà essere oggetto di procedure di review specifiche da parte del revisore-sindaco incaricato della revisione.
Quindi il revisore/sindaco incaricato della revisione dovrà informare i soci e i terzi che tra le verifiche compiute è rientrata anche l’osservanza del predetto OIC10, nella redazione del Rendiconto finanziario da parte della società.

Nella maggioranza dei casi, il rendiconto finanziario è frutto dell’elaborazione dei sottoconti contabili elaborati dal software di contabilità, le cui voci vengono riclassificate allo scopo della redazione del prospetto. Ciò senza dubbio deve attirare l’attenzione del revisore/sindaco incaricato della revisione, proprio perché un automatismo di questo tipo potrebbe presentare dei rischi di corretta rappresentazione.
Come è noto, la consistenza delle rimanenze di magazzino è una voce particolarmente sensibile in alcune attività economiche. Nel rendiconto finanziario tale valore impatta in termini di variazione sull’ammontare del capitale circolante netto e quindi anche sotto questo aspetto la verifica di tale voce rimane di primaria importanza.
Ovviamente tutte le operazioni di pianificazione-esecuzione sul rendiconto finanziario, a supporto delle conclusioni del giudizio del revisore/sindaco con funzioni di revisione, troveranno posto nelle carte di lavoro appositamente predisposte.

 

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN