Congedo parentale all’80% per tre mesi dal 2025: istruzioni operative INPS

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 alla normativa relativa all’indennizzo del congedo parentale, l’Inps con Circolare del 26 maggio 2025, n. 95 ha fornito le istruzioni operative per la corretta gestione dell’indennità.

Il Legislatore ha disposto l’innalzamento dell’indennità spettante per il congedo parentale all’80% per la durata massima complessiva di 3 mesi, sino al sesto anno di vita del bambino.

Rispetto alla disciplina applicabile nel 2024, pertanto, ai lavoratori dipendenti che abbiano terminato o terminino il congedo di maternità o paternità in data successiva al 31 dicembre 2024, spetta un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%.

L’Inps, nella Circolare n. 95/2025, evidenzia che i 3 mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e che possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi.

Nulla cambia, invece, con riferimento alla durata massima complessiva del congedo parentale.

Si ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

L’Inps ha istituito due nuovi codici da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso Uniemens, a partire dal 1° gennaio 2025, per l’esposizione dell’indennità all’80% ai sensi della normativa in vigore dal 2025:

  • PG4”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”;
  • PG5”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”.

N.B. i congedi di cui ai codici “PG4” e “PG5” possono essere fruiti nella misura massima di 3 mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Inoltre, i medesimi codici evento sono utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3” rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell’80% della retribuzione di cui alle precedenti Leggi di Bilancio 2023 e 2024. In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo in argomento può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di un mese o massimo di 2 mesi.

Ai fini del conguaglio del congedo, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice “L331”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”.

N.B. Nell’ipotesi di utilizzo dei codici evento e conguaglio in vigore sino al 31 dicembre 2024 per congedi parentali relativi al periodo gennaio 2025 – giugno 2025, i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso “M047”, che assume il più ampio significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%” e contestualmente al conguaglio della prestazione in misura dell’80% utilizzando il nuovo codice conguaglio “L331”.

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato