La Risposta 5/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sull’utilizzo di documenti di legittimazione elettronici, come le carte di debito, nell’ambito dei piani di welfare e fringe benefit aziendali.
Documenti di legittimazione per welfare e fringe benefit: i chiarimenti delle Entrate con risposta 5/2025
Nel contesto sempre più articolato del welfare aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull’utilizzo di strumenti elettronici per l’erogazione dei fringe benefit, rispondendo all’interpello n. 5/2025. Il tema è di particolare interesse per aziende e consulenti che vogliono garantire la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali previste per i beni e servizi offerti ai dipendenti.
Il quesito posto all’Agenzia
L’interpello è stato presentato da una società intenzionata a distribuire ai propri lavoratori una carta di debito prepagata, emessa da un istituto bancario, da utilizzare presso una rete di esercizi convenzionati. Il valore caricato sulla carta è definito dall’azienda, e non può essere convertito in denaro contante né utilizzato al di fuori degli acquisti previsti.
Il dubbio principale riguardava la compatibilità di tale strumento con l’articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR n. 917/1986), che prevede l’esenzione fiscale e contributiva per determinati beni e servizi erogati ai dipendenti.
I chiarimenti dell’Agenzia: focus su forma e sostanza
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta positiva, ha ricondotto il caso alla nozione di documento di legittimazione, ovvero quel titolo che consente l’acquisto di beni e servizi senza possibilità di conversione in denaro, secondo quanto previsto dall’art. 2002 del Codice Civile.
La carta descritta, se utilizzabile solo presso una rete predefinita di esercenti e non convertibile in denaro, è equiparabile a un voucher finalizzato, e rientra quindi nel perimetro di esenzione previsto dal TUIR. La ratio è quella già espressa nella circolare n. 28/E del 2016, secondo cui sono escluse dalla base imponibile le erogazioni che non comportano disponibilità monetaria diretta per il lavoratore.
I requisiti fondamentali: attenzione alla tracciabilità
Il documento di legittimazione, per essere considerato valido ai fini fiscali, deve soddisfare alcune condizioni essenziali:
- non deve essere convertibile in denaro o strumenti similari;
- deve essere destinato all’acquisto di specifici beni o servizi;
- deve essere utilizzabile solo presso fornitori convenzionati;
- deve consentire tracciabilità e rendicontazione puntuale, così da permettere eventuali controlli.
Questi criteri, secondo l’Agenzia, sono rispettati dalla carta oggetto dell’interpello n. 5/2025, configurandosi come idonea a beneficiare del regime di esenzione.
Strumenti elettronici e welfare: una strada percorribile
La posizione dell’Amministrazione finanziaria si inserisce nel solco di una crescente digitalizzazione degli strumenti di welfare aziendale, come già evidenziato in precedenti prassi (tra cui le Risoluzioni n. 55/E del 2020 e n. 28/E del 2016). La Risposta 5/2025 agenzia entrate chiarisce ulteriormente che l’utilizzo di supporti elettronici è ammesso, purché siano rispettati i criteri sostanziali previsti dalla normativa.
La Risposta 5/2025 dell’Agenzia delle Entrate conferma che i welfare fringe benefit possono essere erogati anche tramite strumenti elettronici, a condizione che si tratti di veri e propri documenti di legittimazione. Per le imprese, ciò apre la strada a modalità più agili ed efficienti di gestione del welfare aziendale, senza rinunciare al rispetto delle regole fiscali.
Per i consulenti del lavoro e i professionisti del settore, si tratta di un chiarimento importante per l’impostazione corretta dei piani di welfare, soprattutto in fase di progettazione o aggiornamento annuale delle policy aziendali.
Redazione Fisco 7