La scelta del tipo di holding risente di vari fattori che l’imprenditore deve pesare e gestire. La holding, infatti, altro non è che una società e come tale può qualificarsi come società di persone o società di capitali. Le caratteristiche connaturate nelle diverse tipologie societarie e ben note agli operatori devono tuttavia essere declinate al caso della holding.
A mero titolo di esempio, una criticità connessa alle holding costituite sotto forma di società di persone è rappresentata dal fatto che i soci possano essere illimitatamente responsabili; questa caratteristica, tuttavia, nel caso della holding potrebbe rappresentare un aspetto marginale. Quello che ci preme evidenziare è che non esiste una regola generale per scegliere, per la nostra holding industriale, una tipologia societaria rispetto ad un’altra; ovviamente, la scelta dipenderà dalla valutazione dei pregi e delle criticità che ciascuna tipologia societaria presenta e ogni caso concreto deve essere appositamente valutato.
Le holding società di capitali
L’ipotesi più classica di holding è quella della SRL; tuttavia, le considerazioni che di seguito svolgeremo valgono, ovviamente, anche per le Spa e le Sapa, Le caratteristiche fondamentali che si possono cogliere scegliendo una società di capitali sono rappresentate dalla limitazione della responsabilità dei soci ma, soprattutto, dalla ottimale gestione della liquidità. Le società di capitali, infatti, nel rispetto di precise condizioni previste dalla norma possono beneficiare della pex al 95% sia sui dividendi distribuiti dalle società partecipate, che sulle plusvalenze. Le norme di riferimento sono costituite rispettivamente dagli articoli 87 e 89 del Tuir.
La holding società di capitali inoltre può optare per alcuni regimi fiscali interessanti quali il consolidato fiscale nazionale.
La holding società di capitali, tuttavia, presenta anche dei profili di criticità quali, ad esempio, la mancanza di riservatezza connessa all‘obbligo di redigere e rendere “pubblico” il bilancio di esercizio (mediante il deposito presso la CCIAA). Inoltre le quote di società di capitali possono essere pignorate da eventuali creditori del socio. In conseguenza di ciò le società di capitali non rappresentano uno strumento di protezione del socio di fronte a criticità che non nascono dalle attività operative delle partecipate, quanto da responsabilità personali del socio stesso. La holding società di capitali, inoltre, può comportare anche degli aggravi amministrativi rappresentati, ad esempio, dall’eventuale obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Le holding società di persone
Le holding società di persone sono un veicolo sicuramente interessante in quanto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, le quote non sono pignorabili dai creditori personali del socio. Ciò, tuttavia, sul presupposto che le quote in oggetto non siano liberamente trasferibili tra vivi o causa di morte.
Collocare, quindi, una società di persone al vertice della catena di controllo rappresenta un interessante strumento per proteggere il patrimonio personale. Per contro dobbiamo rilevare come per debiti contratti dalla società il socio risponderebbe illimitatamente con il proprio patrimonio. Invero una holding ragionevolmente, non avrà problemi di questo tipo. Inoltre, la fiscalità delle società di persone non risulta essere particolarmente ottimale in quanto la pex sia sulle plusvalenze che sui dividendi opera in misura limitata al 41,86 %. Ciò discende dal fatto che il reddito, conseguito dalla società, può essere direttamente prelevato dai soci che vantano sugli utili non un’aspettativa alla distribuzione, bensì un vero e proprio diritto soggettivo alla percezione.
Un caso particolare di holding: la società semplice
Un caso particolare di holding società di persone è rappresentato dalla società semplice. La stessa presenta le medesime caratteristiche delle società di persone e quindi anche in questo caso viene confermato l’orientamento giurisprudenziale consistente nella impignorabilità delle quote. A differenza delle altre società di persone, tuttavia, l’articolo 2270, comma 2 del codice civile prevede per il creditore particolare del socio la possibilità di chiedere la liquidazione della quota.
Questo aspetto rappresenta una falla sotto l’angolo visuale della protezione patrimoniale. Un altro aspetto interessante è costituito dal fatto che la società semplice viene assoggettata a tassazione come un privato e, quindi, sconta la tassazione sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni e subisce una ritenuta del 26% applicata direttamente dalla società di capitali partecipata dalla holding società semplice, che distribuisce i dividendi alla “mamma” s.s.. Ovviamente ciò vale sul presupposto che i soci della società di semplice siano persone fisiche private. A differenza della SNC e della SAS, la società semplice non può svolgere attività d’impresa, rilevanti ai fini iva, e quindi non può, ad esempio, svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti del gruppo.
Dott.ssa Silvia Bettiol
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Tipi di holding: opportunità e criticità
Quando: venerdì 13 giugno, dalle 10:00 alle 12:00
Relatore: Dott. Vial Ennio e Dott.sse Bettiol Silvia e Barea Adriana
Quota di partecipazione: 60 €
Accreditamento: 2 CFP per DCEC